Art. 3. Il concorso a posti di ufficiale giudiziario e' indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Tale decreto e' anche pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia ed e' affisso nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture. Il decreto deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i documenti prescritti; c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda; d) il programma degli esami scritti e di quelli orali; e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna. Il diario delle prove scritte e la sede in cui esse debbono aver luogo possono essere stabiliti col medesimo decreto o con successivo provvedimento da comunicare ai partecipanti al concorso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove scritte. Il decreto deve, inoltre, indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno luogo, a parita' di voti, a precedenza e a preferenza; deve, altresi', indicare il termine entro il quale i concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza. Il decreto deve, infine, contenere l'indicazione del termine e delle modalita' di presentazione dei documenti da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 19.