(Allegato- art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Il concorso a posti di ufficiale giudiziario e' indetto con decreto
ministeriale da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non meno di  due
mesi prima della scadenza del  termine  utile  per  la  presentazione
della domanda. 
  Tale decreto e'  anche  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero di grazia e giustizia ed e' affisso nella  sala  d'ingresso
delle Corti, dei tribunali e delle preture. 
  Il decreto deve indicare: 
    a) il numero dei posti messi a concorso; 
    b) i documenti prescritti; 
    c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda; 
    d) il programma degli esami scritti e di quelli orali; 
    e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna. 
  Il diario delle prove scritte e la sede in cui  esse  debbono  aver
luogo possono essere stabiliti col medesimo decreto o con  successivo
provvedimento  da  comunicare  ai  partecipanti  al  concorso  almeno
quindici giorni prima della data fissata  per  l'inizio  delle  prove
scritte. 
  Il decreto deve, inoltre, indicare, tenendo presenti  le  norme  in
vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello
Stato, se e a quali categorie di concorrenti  deve  essere  riservata
una quota dei posti messi a concorso ed i titoli che danno  luogo,  a
parita' di  voti,  a  precedenza  e  a  preferenza;  deve,  altresi',
indicare il termine entro il quale i concorrenti che abbiano superato
le prove d'esame dovranno far pervenire  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia i documenti  prescritti  per  dimostrare  il  possesso  dei
titoli di precedenza e di preferenza. 
  Il decreto deve, infine,  contenere  l'indicazione  del  termine  e
delle modalita' di presentazione dei documenti da parte dei candidati
utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 19.