(Allegato- art. 31)
                              Art. 31. 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 29 e 30,  l'ufficiale  giudiziario
deve assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine stabilito ai
sensi del primo e secondo comma dell'art. 24. 
  Il Ministro puo' anche ordinare, per gravi motivi di  ufficio,  che
l'ufficiale giudiziario  continui  a  prestare  servizio  nella  sede
precedente per un periodo di tempo non superiore a, giorni trenta. In
questo caso il termine di cui al primo comma decorre  dal  giorno  in
cui cessa tale servizio. 
  Nei casi di urgente necessita' il Ministro puo', inoltre,  disporre
che l'ufficiale giudiziario raggiunga la nuova sede anche prima della
registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.