(Allegato- art. 33)
                              Art. 33. 
 
  Nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale  giudiziario,  o
qualora particolari esigenze di migliore distribuzione  del  servizio
nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano,  il  capo  dell'ufficio
giudiziario si avvale, con suo decreto, per tutti gli  atti,  esclusi
quelli di esecuzione, dell'opera degli aiutanti ufficiali  giudiziari
addetti allo stesso ufficio.