(Allegato- art. 34)
                              Art. 34. 
 
  Ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e  l'aiutante
ufficiale  giudiziario  e  ricorrano  motivi  di  urgenza,  il   capo
dell'ufficio dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le
notificazioni siano eseguite dal messo  di  conciliazione  del  luogo
dove l'atto deve essere notificato. 
  Per  il  compimento  degli  atti  di  protesto  si   applicano   le
disposizioni di legge vigenti in materia. 
  Gli atti diversi da quelli di notificazione e di  protesto  possono
essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici  unici
del circondario o del distretto; 
  in   tal   caso   i   motivi   dell'impedimento   debbono    essere
specificatamente indicati nel verbale.