(Allegato- art. 35)
                              Art. 35. 
 
  Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dagli articoli 32,
33 e 34  l'applicato  o  il  sostituto  percepisce  i  diritti  e  le
indennita' che spetterebbero allo ufficiale giudiziario sostituito. 
  Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati  del
servizio dei protesti cambiali, competono i diritti  stabiliti  dalla
legge esclusi quelli di cronologico e di protesto. 
  Nell'ipotesi prevista dall'art. 32, qualora si tratti di ufficio al
quale e'  addetto  un  solo  ufficiale  giudiziario,  gli  atti  sono
annotati  nei  registri  appositamente  istituiti  per   il   periodo
dell'applicazione. 
  Al termine dell'applicazione i registri  devono  essere  depositati
nella cancelleria della pretura.