Art. 35. Nei casi di applicazione o di supplenza previsti dagli articoli 32, 33 e 34 l'applicato o il sostituto percepisce i diritti e le indennita' che spetterebbero allo ufficiale giudiziario sostituito. Agli aiutanti ufficiali giudiziari, temporaneamente incaricati del servizio dei protesti cambiali, competono i diritti stabiliti dalla legge esclusi quelli di cronologico e di protesto. Nell'ipotesi prevista dall'art. 32, qualora si tratti di ufficio al quale e' addetto un solo ufficiale giudiziario, gli atti sono annotati nei registri appositamente istituiti per il periodo dell'applicazione. Al termine dell'applicazione i registri devono essere depositati nella cancelleria della pretura.