(Allegato- art. 36)
                              Art. 36. 
 
  Nelle Corti di assise che funzionano in luogo diverso dalla propria
sede, il servizio e' disimpegnato dagli ufficiali giudiziari e  dagli
aiutanti  ufficiali  giudizi  addetti  all'ufficio  unico  costituito
presso il tribunale dello stesso luogo.