(Allegato- art. 39)
                              Art. 39. 
 
  L'ufficiale giudiziario puo' essere collocato  in  aspettativa  per
servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia. 
  Il  collocamento   in   aspettativa   e'   disposto,   su   domanda
dell'ufficiale giudiziario, con decreto del Ministro. 
  Puo' anche essere disposto di ufficio per servizio militare  o  per
infermita' in tal  caso  l'ufficiale  giudiziario  puo'  chiedere  di
usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. 
  Non puo' disporsi del posto dell'ufficiale giudiziario collocato in
aspettativa per servizio militare;  negli  altri  casi  se  ne  puo',
invece, disporre decorsi sei mesi dall'inizio dell'aspettativa.