(Allegato- art. 4)
                               Art. 4. 
 
  Possono essere ammessi al  concorso  coloro  che  -  alla  data  di
scadenza del termine stabilito nel bando per la  presentazione  della
domanda - siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    1)  cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; 
    2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni  30.
Si applicano, tuttavia, le disposizioni che elevano il limite di eta'
per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi  statali.  Possono
partecipare al concorso senza limite di eta' gli  aiutanti  ufficiali
giudiziari; 
    3) buona condotta; 
    4) idoneita' fisica necessaria per poter esercitare utilmente  le
funzioni  di  ufficiale  giudiziario.  Il  Ministro  ha  facolta'  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 
  Gli aspiranti, inoltre,  debbono  aver  conseguito  il  diploma  di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 
  Non  sono  ammessi   al   concorso   coloro   che   siano   esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati  destituiti,
dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  o  dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 
  Le donne non sono ammesse al concorso. 
  Il Ministro puo' disporre, con decreto motivato, la esclusione  dal
concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.