Art. 4. Possono essere ammessi al concorso coloro che - alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda - siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano, tuttavia, le disposizioni che elevano il limite di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali. Possono partecipare al concorso senza limite di eta' gli aiutanti ufficiali giudiziari; 3) buona condotta; 4) idoneita' fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Gli aspiranti, inoltre, debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Le donne non sono ammesse al concorso. Il Ministro puo' disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.