(Allegato- art. 40)
                              Art. 40. 
 
  L'ufficiale giudiziario, chiamato per adempiere  agli  obblighi  di
leva  o  per  anticipazione  del  servizio  di  leva  in  seguito  ad
arruolamento volontario, e' collocato  in  aspettativa  per  servizio
militare, senza diritto ad alcun trattamento economico. 
  L'ufficiale giudiziario richiamato alle armi in tempo  di  pace  e'
collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di
richiamo, con diritto ad un assegno pari  all'ammontare  mensile  del
trattamento  economico   piu'   favorevole   fra   quello   stabilito
dall'articolo 148 e quello militare. 
  Durante l'aspettativa, quando lo stipendio  militare  risulti  meno
favorevole, all'ufficiale giudiziario compete un  assegno  pari  alla
differenza  fra  l'ammontare  mensile   del   trattamento   economico
stabilito dall'art. 148  e  quello  militare,  oltre  agli  eventuali
assegni personali di cui sia provvisto.