Art. 40. L'ufficiale giudiziario, chiamato per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario, e' collocato in aspettativa per servizio militare, senza diritto ad alcun trattamento economico. L'ufficiale giudiziario richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo, con diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile del trattamento economico piu' favorevole fra quello stabilito dall'articolo 148 e quello militare. Durante l'aspettativa, quando lo stipendio militare risulti meno favorevole, all'ufficiale giudiziario compete un assegno pari alla differenza fra l'ammontare mensile del trattamento economico stabilito dall'art. 148 e quello militare, oltre agli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.