(Allegato- art. 41)
                              Art. 41. 
 
  L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio  o  a  domanda,
quando sia  accertata  l'esistenza  di  una  malattia  che  impedisca
temporaneamente la regolare prestazione del servizio. 
  La domanda di collocamento in aspettativa deve essere corredata  da
un  certificato  medico  nel   quale   debbono   essere   specificate
l'infermita' e la  presumibile  durata  di  questa.  Ove  l'ufficiale
giudiziario, nel denunciare una malattia di breve durata, non precisi
se  intenda  essere  collocato  in  aspettativa  ovvero  in   congedo
straordinario,   l'Amministrazione   puo'   collocarlo   in   congedo
straordinario. 
  Il Ministro dispone che l'ufficiale giudiziario  sia  sottoposto  a
visita di controllo a cura di un medico scelto  dall'Amministrazione.
Questi accerta se l'infermita', dichiarata nel  certificato  allegato
alla domanda o presunta dall'ufficio, sussista e sia tale da impedire
temporaneamente la regolare prestazioni del servizio, indicandone, in
tal caso, la presumibile durata. 
  L'ufficiale giudiziario, ove lo creda e ove se ne assuma la  spesa,
puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia:  a  tal  fine  egli
dev'essere tempestivamente  avvisato  del  giorno  e  dell'ora  della
visita di controllo. 
  Il medico dell'Amministrazione, se non  condivida  le  osservazioni
del medico di fiducia dell'ufficiale giudiziario, deve  motivare  nel
verbale di visita l'eventuale dissenso. 
  Qualora la visita di controllo, disposta a seguito della domanda di
collocamento in aspettativa, abbia esito sfavorevole per  l'ufficiale
giudiziario, le spese della visita stessa possono essere poste a  suo
carico. 
  L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per
la quale  fu  disposta,  previo  accertamento  dell'idoneita'  fisica
dell'ufficiale giudiziario a riprendere servizio, da compiersi con le
modalita' previste dai commi precedenti; essa non puo' protrarsi  per
piu' di diciotto mesi. 
  Il Ministero  puo',  in  ogni  momento,  procedere  agli  opportuni
accertamenti sanitari e, ove risulti che lo stato di salute  consente
all'ufficiale  giudiziario  di  riprendere   servizio,   dispone   la
cessazione della posizione di aspettativa, assegnando all'interessato
un termine per la riassunzione del servizio. 
  Durante l'aspettativa l'ufficiale  giudiziario  ha  diritto  ad  un
assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento  economico
di cui all'art. 148 per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
il restante periodo, conservando interamente gli assegni per  carichi
di famiglia. 
  Qualora  l'infermita',  che   e'   motivo   dell'aspettativa,   sia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane  per  tutto  il
periodo  dell'aspettativa  il  diritto   dell'ufficiale   giudiziario
all'intero assegno di cui al comma precedente. 
  Ai procedimenti di accertamento della dipendenza della  infermita',
da causa di servizio si applicano le disposizioni  di  cui  al  regio
decreto 5 settembre 1895, n. 603, con le  modificazioni  ed  aggiunte
apportate dalle disposizioni del capo II del titolo  IV  del  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 386.