Art. 41. L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. La domanda di collocamento in aspettativa deve essere corredata da un certificato medico nel quale debbono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa. Ove l'ufficiale giudiziario, nel denunciare una malattia di breve durata, non precisi se intenda essere collocato in aspettativa ovvero in congedo straordinario, l'Amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario. Il Ministro dispone che l'ufficiale giudiziario sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione. Questi accerta se l'infermita', dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio, sussista e sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazioni del servizio, indicandone, in tal caso, la presumibile durata. L'ufficiale giudiziario, ove lo creda e ove se ne assuma la spesa, puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia: a tal fine egli dev'essere tempestivamente avvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione, se non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'ufficiale giudiziario, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. Qualora la visita di controllo, disposta a seguito della domanda di collocamento in aspettativa, abbia esito sfavorevole per l'ufficiale giudiziario, le spese della visita stessa possono essere poste a suo carico. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, previo accertamento dell'idoneita' fisica dell'ufficiale giudiziario a riprendere servizio, da compiersi con le modalita' previste dai commi precedenti; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. Il Ministero puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari e, ove risulti che lo stato di salute consente all'ufficiale giudiziario di riprendere servizio, dispone la cessazione della posizione di aspettativa, assegnando all'interessato un termine per la riassunzione del servizio. Durante l'aspettativa l'ufficiale giudiziario ha diritto ad un assegno pari all'ammontare mensile dell'intero trattamento economico di cui all'art. 148 per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando interamente gli assegni per carichi di famiglia. Qualora l'infermita', che e' motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'ufficiale giudiziario all'intero assegno di cui al comma precedente. Ai procedimenti di accertamento della dipendenza della infermita', da causa di servizio si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, con le modificazioni ed aggiunte apportate dalle disposizioni del capo II del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 386.