Art. 42. L'assegno di cui all'art. 40 e quello di cui all'art. 41 sono dovuti, negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, sulla quota, eventualmente integrata dall'indennita' di spettanza di ciascun ufficiale giudiziario, determinata secondo le norme che regolano la ripartizione, comprendendo nel numero degli ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.