(Allegato- art. 42)
                              Art. 42. 
 
  L'assegno di cui all'art. 40 e  quello  di  cui  all'art.  41  sono
dovuti, negli uffici ai quali  sono  addetti  due  o  piu'  ufficiali
giudiziari, sulla quota, eventualmente integrata  dall'indennita'  di
spettanza di ciascun ufficiale giudiziario,  determinata  secondo  le
norme che regolano la ripartizione,  comprendendo  nel  numero  degli
ufficiali giudiziari anche quelli in aspettativa.