Art. 45. Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dagli articoli 41 e 44, l'ufficiale giudiziario che risulti non idoneo per infermita' ad esercitare le funzioni e' dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'art. 98.