(Allegato- art. 45)
                              Art. 45. 
 
  Scaduto  il  periodo  massimo  previsto   per   l'aspettativa   per
infermita' dagli  articoli  41  e  44,  l'ufficiale  giudiziario  che
risulti non idoneo  per  infermita'  ad  esercitare  le  funzioni  e'
dispensato dal servizio salvo il diritto al trattamento di quiescenza
che possa spettargli. 
  Si applicano al procedimento di dispensa le norme di  cui  all'art.
98.