Art. 50. L'anzianita' di servizio degli ufficiali giudiziari si computa dalla data del decreto di nomina, con la classificazione ottenuta nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio prestato. Nell'anzianita' di servizio non e' computato il tempo trascorso: 1) in aspettativa per motivi di famiglia; 2) in stato di sospensione dalle funzioni a causa, di procedimento penale terminato con sentenza di condanna a pena detentiva; 3) in espiazione di pena detentiva; 4) in stato di sospensione applicata come sanzione disciplinare ovvero ai sensi dell'art. 159, secondo e terzo comma; 5) dal giorno in cui l'ufficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi modo tale qualita' sino al giorno della riammissione in servizio. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita', per servizio militare o per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 27 e' computato per intero.