(Allegato- art. 50)
                              Art. 50. 
 
  L'anzianita' di servizio  degli  ufficiali  giudiziari  si  computa
dalla data del decreto di nomina,  con  la  classificazione  ottenuta
nella graduatoria di cui agli articoli 19 e 20 ed in base al servizio
prestato. 
  Nell'anzianita' di servizio non e' computato il tempo trascorso: 
    1) in aspettativa per motivi di famiglia; 
    2)  in  stato  di  sospensione  dalle  funzioni   a   causa,   di
procedimento  penale  terminato  con  sentenza  di  condanna  a  pena
detentiva; 
    3) in espiazione di pena detentiva; 
    4) in stato di sospensione applicata come  sanzione  disciplinare
ovvero ai sensi dell'art. 159, secondo e terzo comma; 
    5) dal giorno in cui l'ufficiale  giudiziario  abbia  perduto  in
qualsiasi modo tale qualita' sino al  giorno  della  riammissione  in
servizio. 
  Il tempo trascorso in  aspettativa  per  infermita',  per  servizio
militare o per i motivi di cui  al  secondo  comma  dell'art.  27  e'
computato per intero.