Art. 51. Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario, del quale dovranno indicarsi le date di nascita e di assunzione in servizio, e' determinato in base all'anzianita' riconosciuta utile ai fini del primo e del secondo comma del successivo art. 148. Il Ministero pubblica annualmente la graduatoria degli ufficiali giudiziari, dandone avviso nel Bollettino ufficiale. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del Bollettino ufficiale, nel quale e' stato pubblicato l'avviso di cui al comma precedente, gli ufficiali giudiziari possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della, loro posizione di graduatoria.