(Allegato- art. 51)
                              Art. 51. 
 
  Il numero d'ordine di graduatoria di ciascun ufficiale giudiziario,
del quale dovranno indicarsi le date di nascita e  di  assunzione  in
servizio, e' determinato in base all'anzianita' riconosciuta utile ai
fini del primo e del secondo comma del successivo art. 148. 
  Il Ministero pubblica annualmente la  graduatoria  degli  ufficiali
giudiziari, dandone avviso nel Bollettino ufficiale. 
  Nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte  dei  singoli
uffici del  Bollettino  ufficiale,  nel  quale  e'  stato  pubblicato
l'avviso di cui al comma precedente, gli ufficiali giudiziari possono
ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della, loro posizione
di graduatoria.