(Allegato- art. 52)
                              Art. 52. 
 
  Per ogni ufficiale  giudiziario,  dopo  l'immissione  in  possesso,
dev'essere   compilato,   in   quadruplice   originale,   uno   Stato
matricolare, con l'indicazione dei servizi eventualmente prestati  in
precedenza allo Stato e ad altri  enti  pubblici;  dei  provvedimenti
relativi  alla  nomina,  allo  stato  giuridico  e   al   trattamento
economico; dei decreti di riscatto dei servizi non di ruolo  e  delle
decisioni giurisdizionali sugli atti predetti, nonche' dello stato di
famiglia.  Uno  dei  suddetti  originali   resta   depositato   nella
cancelleria dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario e'  addetto  e
gli  altri  tre  debbono  essere  trasmessi,  rispettivamente,   alla
cancelleria della Corte di appello,  alla  segreteria  della  Procura
generale della Corte di appello e al Ministero. 
  In caso di trasferimento  dell'ufficiale  giudiziario,  l'originale
dello stato matricolare custodito presso la cancelleria  dell'ufficio
al quale era addetto e'  immediatamente  trasmesso  alla  cancelleria
dell'ufficio al quale e' stato trasferito. 
  Quando  l'ufficiale  giudiziario  sia  trasferito  ad  un   ufficio
compreso nel distretto di altra Corte di appello sono trasmessi  alla
cancelleria di  detta  Corte  ed  alla  segreteria  della  rispettiva
Procura generale gli  originali  degli  stati  matricolari  esistenti
presso la cancelleria della  Corte  da  cui  l'ufficiale  giudiziario
dipendeva e presso la segreteria della rispettiva Procura generale.