(Allegato- art. 53)
                              Art. 53. 
 
  Nello stato matricolare debbono essere annotati  successivamente  i
provvedimenti  relativi  allo  stato  giuridico  e   al   trattamento
economico  dell'ufficiale  giudiziario;  debbono  essere,   altresi',
indicate le variazioni  verificatesi  nello  stato  di  famiglia  che
l'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di comunicare all'ufficio. 
  I capi  d'ufficio,  ogni  qualvolta  l'ufficiale  giudiziario  deve
essere  sottoposto  a  valutazione  o  a  giudizio  da  parte   della
Commissione di vigilanza e di disciplina, debbono  verificare  se  lo
stato matricolare contiene tutte le  notizie  di  cui  al  precedente
comma, ordinare le eventuali rettifiche, aggiunte e  cancellazioni  e
apporvi la data e la firma.