Art. 55. Dal fascicolo debbono essere eliminati: a) i provvedimenti disciplinari per qualunque motivo annullati, revocati o riformati d'ufficio o su ricorso dell'ufficiale giudiziario; b) i provvedimenti di sospensione cautelare che, per qualunque motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci; c) i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati. In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere custodita la determinazione del Direttore generale che ne ha disposto l'eliminazione. Questa deve limitarsi a precisare i motivi dell'eliminazione e degli estremi con cui l'atto o documento e' indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale, nonche' a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento e' ivi menzionato. Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal quale non possono essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, che indichera' a quale autorita' o ufficio gli atti stessi possono essere comunicati o dati in visione.