(Allegato- art. 55)
                              Art. 55. 
 
  Dal fascicolo debbono essere eliminati: 
    a) i provvedimenti disciplinari per qualunque  motivo  annullati,
revocati  o  riformati  d'ufficio   o   su   ricorso   dell'ufficiale
giudiziario; 
    b) i provvedimenti di sospensione cautelare  che,  per  qualunque
motivo, siano stati revocati o siano altrimenti divenuti inefficaci; 
    c) i rapporti informativi ed i giudizi  complessivi  annullati  o
riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati. 
  In luogo dell'atto o documento eliminato, nel fascicolo deve essere
custodita la determinazione del Direttore generale che ne ha disposto
l'eliminazione.  Questa  deve  limitarsi   a   precisare   i   motivi
dell'eliminazione e degli estremi  con  cui  l'atto  o  documento  e'
indicato nell'indice, escluso ogni riferimento al suo contenuto. 
  Gli  estremi  della  determinazione   sono   annotati   a   margine
dell'indice del fascicolo personale, nonche' a  margine  dello  stato
matricolare, se l'atto o documento e' ivi menzionato. 
  Gli atti o documenti stralciati vengono conservati in archivio, dal
quale non possono essere estratti  se  non  per  ordine  scritto  del
Ministro o del Direttore  generale  dell'organizzazione  giudiziaria,
che indichera' a quale autorita' o ufficio gli  atti  stessi  possono
essere comunicati o dati in visione.