(Allegato- art. 57)
                              Art. 57. 
 
  Il  capo  dell'ufficio  giudiziario  deve  trasmettere,   per   via
gerarchica, al Ministero, entro il mese di gennaio di  ciascun  anno,
un rapporto informativo per ogni ufficiale giudiziario  in  effettivo
servizio. 
  Il rapporto si conclude con il giudizio  complessivo  di  "ottimo",
"distinto", "buono", "mediocre", "insufficiente". 
  Tale giudizio deve essere motivato in base  ai  seguenti  elementi:
doti intellettuali e di cultura;  qualita'  morali  e  di  carattere;
preparazione  e  capacita'  professionali;  natura  specifica   delle
attribuzioni; qualita' delle prestazioni di  servizio  e  rendimento;
capacita'  organizzativa  ed  attitudine   ad   esercitare   funzioni
direttive; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori. 
  Si deve tenere, altresi', conto di ogni altro  elemento  che  possa
concorrere  a  meglio  delineare   la   personalita'   dell'ufficiale
giudiziario. 
  All'ufficiale giudiziario, al quale, nell'anno cui si riferisce  il
rapporto informativo, sia stata inflitta  una  sanzione  disciplinare
piu' grave della censura, non  puo'  essere  attribuito  un  giudizio
complessivo superiore a "buono". 
  Qualora per uno o piu' anni non sia stato  possibile  compilare  il
rapporto informativo, il  giudizio  complessivo  e'  formulato  dalla
Commissione di vigilanza e di disciplina sulla base degli elementi in
possesso degli uffici.