(Allegato- art. 59)
                              Art. 59. 
 
  Il presidente della Corte di appello ha la  sorveglianza  su  tutti
gli ufficiali giudiziari del distretto. 
  Il presidente  del  tribunale  ha  la  sorveglianza  su  tutti  gli
ufficiali giudiziari del circondario. 
  Il pretore ha la sorveglianza sugli  ufficiali  giudiziari  addetti
all'ufficio.   L'ufficiale   giudiziario   dirigente   esercita    la
sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti. 
  I magistrati investiti del potere di sorveglianza a norma dei commi
precedenti  possono  rivolgere,  anche  per  iscritto,  all'ufficiale
giudiziario, per lievi negligenze o  irregolarita'  di  servizio,  un
richiamo all'osservanza dei suoi doveri.