(Allegato- art. 6)
                               Art. 6. 
 
  L'esame di concorso consta: 
    1) di due prove, scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle
seguenti materie: 
      a) nozioni di procedura civile, nonche' nozioni di  ordinamento
giudiziario; 
      b) nozioni di procedura penale e  ordinamento  degli  ufficiali
giudiziari ed aiutanti; 
    2) di una prova orale sulle predette materie nonche'  su  nozioni
di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3°
e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo
1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su
nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi  sulle  imposte  di
bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla  riscossione
coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato  e  sulla  disciplina
degli autoveicoli. 
    Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere  speciale
riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.