Art. 6. L'esame di concorso consta: 1) di due prove, scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie: a) nozioni di procedura civile, nonche' nozioni di ordinamento giudiziario; b) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti; 2) di una prova orale sulle predette materie nonche' su nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli. Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.