Art. 60. L'ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: 1) la censura. 2) l'ammenda disciplinare; 3) la sospensione; 4) la destituzione. Agli effetti disciplinari la competenza e' determinata dalla sede dell'ufficio presso il quale l'ufficiale giudiziario esercitava le funzioni quando commise il fatto addebitatogli. I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari debbono essere annotati nello state matricolare e comunicati in copia, per via gerarchica, al Ministero.