(Allegato- art. 60)
                              Art. 60. 
 
  L'ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri  e'  soggetto  alle
seguenti sanzioni disciplinari: 
    1) la censura. 
    2) l'ammenda disciplinare; 
    3) la sospensione; 
    4) la destituzione. 
  Agli effetti disciplinari la competenza e' determinata  dalla  sede
dell'ufficio presso il quale l'ufficiale  giudiziario  esercitava  le
funzioni quando commise il fatto addebitatogli. 
  I provvedimenti con i quali sono applicate le sanzioni disciplinari
debbono essere annotati  nello  state  matricolare  e  comunicati  in
copia, per via gerarchica, al Ministero.