Art. 65. La destituzione e' inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'ufficiale giudiziario; c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute per ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi; f) per richiesta o accettazione di illeciti compensi o benefici in relazione ad attivita' del proprio ufficio: g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera f) dell'art. 63.