(Allegato- art. 68)
                              Art. 68. 
 
  Trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento con  cui  fu
inflitta  la  sanzione  disciplinare   e   sempre   che   l'ufficiale
giudiziario   abbia   riportato   successivamente,   per   due   anni
consecutivi, la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli  gli
effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva;  possono  essere
altresi' modificati i giudizi  complessivi  riportati  dall'ufficiale
giudiziario dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. 
  Il provvedimento e' adottato con decreto  ministeriale  sentita  la
Commissione di vigilanza e di  disciplina  del  distretto  nella  cui
circoscrizione l'ufficiale giudiziario presta servizio.