Art. 68. Trascorsi almeno due anni dalla data del provvedimento con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'ufficiale giudiziario abbia riportato successivamente, per due anni consecutivi, la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono essere altresi' modificati i giudizi complessivi riportati dall'ufficiale giudiziario dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento e' adottato con decreto ministeriale sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina del distretto nella cui circoscrizione l'ufficiale giudiziario presta servizio.