(Allegato- art. 7)
                               Art. 7. 
 
  L'esame ha luogo in Roma davanti ad  una  Commissione  nominata  di
volta in volta dal Ministro e composta: 
    1) da un magistrato di Cassazione che la presiede; 
    2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli  ufficiali
giudiziari; 
    3) dal direttore capo dell'ufficio dei  servizi  degli  ufficiali
giudiziari; 
    4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con  funzioni
di ispettore superiore; 
    5) da un  ufficiale  giudiziario  con  almeno  quindici  anni  di
servizio. 
  Esercitano le funzioni di segretario  due  cancellieri  addetti  al
Ministero. 
  Il Ministro nomina, altresi', i componenti destinati  a  sostituire
gli effettivi in caso di assenza od impedimento. 
  A sostituire il presidente e' chiamato il magistrato piu' anziano.