Art. 7. L'esame ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta: 1) da un magistrato di Cassazione che la presiede; 2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari; 3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari; 4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni di ispettore superiore; 5) da un ufficiale giudiziario con almeno quindici anni di servizio. Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero. Il Ministro nomina, altresi', i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. A sostituire il presidente e' chiamato il magistrato piu' anziano.