(Allegato- art. 73)
                              Art. 73. 
 
  Per  gravi  motivi  il  Ministro  puo'  ordinare   la   sospensione
dell'ufficiale  giudiziario  dalle  funzioni  anche  prima  che   sia
esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. 
  La  sospensione  disposta  prima   dell'inizio   del   procedimento
disciplinare e' revocata, e l'ufficiale giudiziario ha  diritto  alla
riammissione in servizio, se la citazione a  comparire  davanti  alla
Commissione di vigilanza e di disciplina non abbia luogo nel  termine
di novanta giorni dalla data in cui e' stato comunicato all'ufficiale
giudiziario, nelle forme di cui  all'art.  81,  il  provvedimento  di
sospensione.