(Allegato- art. 74)
                              Art. 74. 
 
  All'ufficiale giudiziario sospeso ai sensi degli articoli 72  e  73
si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 64. 
  Negli uffici a cui sono addetti due o  piu'  ufficiali  giudiziari,
non  puo'  disporsi  del  posto  durante  la  sospensione.  L'assegno
alimentare previsto dall'art. 64 e' a carico  degli  altri  ufficiali
giudiziari nei limiti della quota di cui all'art.  147  ed  a  carico
dello Stato per l'eventuale differenza; l'eventuale  eccedenza  della
quota  predetta  e',   invece,   accantonata   fino   all'esito   del
procedimento penale e disciplinare. 
  La quota accantonata, quando non sia piu' dovuta, e' ripartita  fra
gli ufficiali giudiziari che concorsero a formarla.