(Allegato- art. 76)
                              Art. 76. 
 
  Quando la sospensione cautelare sia stata  disposta  in  dipendenza
del  procedimento  penale  e  questo  si  concluda  con  sentenza  di
proscioglimento o di assoluzione  passata  in  giudicato  perche'  il
fatto  non  sussiste  o  perche'  l'ufficiale  giudiziario  non  l'ha
commesso, la sospensione e' revocata. 
  Se  il  procedimento   penale   si   conclude   con   sentenza   di
proscioglimento o di assoluzione  passata  in  giudicato  per  motivi
diversi da quelli contemplati nel comma  precedente,  la  sospensione
puo' essere mantenuta qualora nei  termini  previsti  dal  successivo
comma venga iniziato a carico dell'ufficiale giudiziario procedimento
disciplinare a, norma dell'art. 84. 
  Il procedimento disciplinare  deve  essere  promosso  dal  Ministro
entro centottanta giorni dalla data in cui e'  divenuta  irrevocabile
la sentenza di proscioglimento o entro quaranta giorni dalla data  in
cui l'ufficiale giudiziario abbia notificato  all'Amministrazione  la
sentenza stessa. 
  Trascorso  uno  dei  detti  termini,  la  sospensione  cessa  e  il
procedimento disciplinare, per i  fatti  che  formarono  oggetto  del
procedimento penale, non puo' piu' essere iniziato. 
  Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di
denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza di  uno  dei  termini
predetti estingue il procedimento disciplinare,  che  non  puo'  piu'
essere rinnovato. 
  Nei casi di revoca, di cessazione della sospensione cautelare o  di
estinzione  del  procedimento  disciplinare  previsti  nel   presente
articolo, l'ufficiale giudiziario ha  diritto  alla  riammissione  in
servizio e al trattamento economico previsto dall'art. 75.