(Allegato- art. 79)
                              Art. 79. 
 
  La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio  presso  cui  prestava
servizio l'ufficiale giudiziario quando venne commessa la mancanza. 
  Il capo dell'ufficio contesta per iscritto l'addebito all'incolpato
nelle forme stabilite dall'art. 81, assegnandogli un termine di dieci
giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni. 
  La  sanzione  deve  essere  motivata  e  comunicata  per   iscritto
all'ufficiale giudiziario. 
  Copia della comunicazione e' immediatamente rimessa dal  presidente
del tribunale o dal pretore al  presidente  della  Corte  di  appello
insieme con le contestazioni e le giustificazioni. 
  Contro  il  provvedimento  con  cui  viene  inflitta   la   censura
l'ufficiale giudiziario puo' ricorrere alla Commissione di  vigilanza
e di disciplina nel termine di giorni venti dalla comunicazione. 
  La  deliberazione  motivata,  della  Commissione  e'  provvedimento
definitivo.