Art. 80. Il presidente del tribunale o il pretore, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione piu' grave della censura, deve compiere gli accertamenti del caso e rimettere quindi gli atti al presidente della Corte di appello. Il presidente della Corte di appello che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un ufficiale giudiziario svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, provvede direttamente qualora egli stesso sia competente a norma del primo comma dell'articolo precedente, ovvero rimette gli atti al competente capo dell'ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'ufficiale giudiziario invitandolo a presentare le giustificazioni.