(Allegato- art. 80)
                              Art. 80. 
 
  Il presidente del tribunale o il pretore, ove ritenga  che  sia  da
irrogare una sanzione piu' grave della  censura,  deve  compiere  gli
accertamenti del caso e rimettere quindi gli atti al presidente della
Corte di appello. 
  Il presidente della Corte di appello che abbia comunque notizia  di
una infrazione disciplinare  commessa  da  un  ufficiale  giudiziario
svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga  che  il
fatto  sia  punibile  con  la  sanzione   della   censura,   provvede
direttamente qualora egli stesso sia competente  a  norma  del  primo
comma dell'articolo precedente, ovvero rimette gli atti al competente
capo dell'ufficio; negli altri  casi  contesta  subito  gli  addebiti
all'ufficiale    giudiziario    invitandolo    a    presentare     le
giustificazioni.