(Allegato- art. 81)
                              Art. 81. 
 
  La   comunicazione   delle   contestazioni   deve   risultare    da
dichiarazione  dell'ufficiale   giudiziario,   scritta   sul   foglio
contenente  le  contestazioni,  copia  del  quale  gli  deve   essere
consegnata. 
  L'eventuale rifiuto a rilasciare  la  dichiarazione  predetta  deve
risultare da attestazione scritta del  capo  dell'ufficio  incaricato
della consegna. 
  Qualora la consegna personale non sia possibile,  la  comunicazione
viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
  Se le  comunicazioni  relative  al  procedimento  disciplinare  non
possono effettuarsi nelle forme previste dai commi  precedenti,  sono
fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio presso  il  quale
l'ufficiale giudiziario presta servizio.