(Allegato- art. 82)
                              Art. 82. 
 
  Le giustificazioni debbono essere  presentate  entro  venti  giorni
dalla comunicazione delle contestazioni, al capo dell'ufficio  presso
il quale l'ufficiale giudiziario presta servizio, che  vi  appone  la
data della presentazione; il presidente del tribunale o il pretore le
trasmette  senza  ritardo  al  presidente  della  Corte  di  appello.
L'ufficiale   giudiziario   ha   facolta'   di    consegnare    dette
giustificazioni in piego chiuso  perche'  siano  cosi'  trasmesse  al
presidente della Corte. 
  Il termine della presentazione delle  giustificazioni  puo'  essere
prorogato, per gravi motivi e per non piu' di  quindici  giorni,  dal
presidente della Corte. 
  E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche'  lo
dichiari espressamente per iscritto.