(Allegato- art. 84)
                              Art. 84. 
 
  Il Ministro, anche fuori dell'ipotesi  prevista  dall'articolo  83,
ultimo comma, dispone l'inizio del procedimento disciplinare. Qualora
in base all'esame degli atti ritenga che non sia  luogo  a  procedere
disciplinarmente   ordina   l'archiviazione   degli   atti,   dandone
comunicazione all'interessato.