(Allegato- art. 85)
                              Art. 85. 
 
  Il presidente della  Commissione  di  vigilanza  e  di  disciplina,
competente  a  norma  del  secondo  comma  dell'art.  60,  ordina  la
citazione dell'incolpato a comparire  avanti  la  Commissione  stessa
entro un termine non minore di giorni trenta. 
  La citazione deve contenere l'indicazione del fatte addebitato, del
luogo,  della  data  e  dell'ora  stabiliti  per  la  comparizione  e
l'avvertenza che  nei  venti  giorni  successivi  alla  notificazione
l'ufficiale giudiziario lui facolta' di prendere visione  degli  atti
del procedimento e di estrarne copia. 
  La citazione e' notificata dall'ufficiale giudiziario,  o,  qualora
nel luogo non esista ufficiale  giudiziario  diverso  dell'incolpato,
dal cancelliere dell'ufficio al quale quest'ultimo e' addetto. Se  la
dimora  dell'incolpato  non  e'   nota,   le   notificazioni   e   le
comunicazioni prescritte nel presente  capo  sono  eseguite  mediante
pubblicazione, in sunto, nel Bollettino ufficiale del Ministero. 
  L'incolpato puo' farsi  assistere  da  un  difensore  e  puo'  fare
pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della data  di
comparizione, documenti e memorie difensive. 
  Il presidente, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina
un relatore fra i membri della Commissione.