(Allegato- art. 86)
                              Art. 86. 
 
  Nella  seduta  fissata  per  la  trattazione  orale,  il   relatore
riferisce  in  presenza  dell'ufficiale  giudiziario  senza  prendere
conclusioni in merito al provvedimento da adottare. 
  L'ufficiale giudiziario puo' svolgere oralmente la propria  difesa,
personalmente o per mezzo del difensore, e ha per ultimo  la  parola.
Il presidente  o,  previa  sua  autorizzazione,  i  componenti  della
Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai  fatti  e  alle
circostanze che risultano dagli atti del  procedimento  e  chiedergli
chiarimenti in merito agli assunti difensivi. 
  Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal
segretario e vistato dal presidente. 
  Chiusa la trattazione orale, la Commissione, sentite le conclusioni
del relatore, delibera con la presenza dei soli membri, a maggioranza
di voti, con le seguenti modalita': 
    a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni
pregiudiziali,  quelle  incidentali  la  cui  decisione   sia   stata
differita, quelle di fatto e di  diritto  riguardanti  le  infrazioni
contestate e  quindi,  se  occorre,  quelle  sull'applicazione  delle
sanzioni. Tutti i componenti della Commissione, danno il loro voto su
ciascuna questione, qualunque sia stato quello espresso sulle altre; 
    b) il presidente raccoglie  i  voti  cominciando  dal  componente
ufficiale, giudiziario e vota per ultimo; 
    c) qualora nella votazione si manifestino piu' di line  opinioni,
per formare la maggioranza,  il  componente  la  Commissione  che  ha
votato per la sanzione piu' grave di unisce a quello  che  ha  votato
per la sanzione immediatamente inferiore. 
  La deliberazione e'  sempre  segreta  e  nessuno  puo'  opporre  la
inosservanza delle modalita' precedenti come causa di nullita'  o  di
impugnazione.