(Allegato- art. 92)
                              Art. 92. 
 
  Quando  il  decreto  del  Ministro   che   infligge   la   sanzione
disciplinare   sia   annullato   per   l'accoglimento   di    ricorso
giurisdizionale  o  straordinario  e  la  decisione  non  escluda  la
facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto  o  in  parte  il
procedimento, il nuovo procedimento dev'essere  iniziato,  a  partire
dal primo degli atti annullati, entro trenta giorni dalla data in cui
sia  pervenuta  al  Ministero  la   comunicazione   della   decisione
giurisdizionale ai sensi dell'art. 87, comma primo del regio  decreto
17 agosto 1907, n. 642, o dalla data di registrazione alla Corte  dei
conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario ovvero  entro
trenta  giorni  dalla  data  in  cui  l'ufficiale  giudiziario  abbia
notificato al Ministero  la  decisione  giurisdizionale  e  lo  abbia
costituito in mora per  l'esecuzione  del  decreto  che  accoglie  il
ricorso straordinario. 
  Decorso tale termine il procedimento disciplinare non  puo'  essere
rinnovato.