(Allegato- art. 93)
                              Art. 93. 
 
  Il procedimento  disciplinare  si  estingue  quando  siano  decorsi
novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore  atto  sia
stato compiuto. 
  Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato. 
  L'estinzione determina,  altresi',  la  revoca,  della  sospensione
cautelare. 
  Nello stato matricolare dell'ufficiale giudiziario non deve  essere
fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.