(Allegato- art. 95)
                              Art. 95. 
 
  Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 94, la  riapertura  del
procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta. 
  All'ufficiale giudiziario gia' punito, nei confronti del quale  sia
stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non  puo'
essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata. 
  Qualora egli venga prosciolto o sia stato punito con  una  sanzione
meno grave, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico,
totale o parziale, di cui all'art. 148, dedotto  l'eventuale  assegno
alimentare La disposizione del comma precedente si applica anche  nel
caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata  dalla
vedova o dai figli minorenni.