Art. 95. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 94, la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione gia' inflitta. All'ufficiale giudiziario gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata. Qualora egli venga prosciolto o sia stato punito con una sanzione meno grave, ha diritto alla corresponsione del trattamento economico, totale o parziale, di cui all'art. 148, dedotto l'eventuale assegno alimentare La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.