(Allegato- art. 99)
                              Art. 99. 
 
  L'ufficiale giudiziario e' collocato a  riposo  di  ufficio  quando
abbia compiuto settanta anni di eta'. 
  L'ufficiale giudiziario che chiede di  essere  collocato  a  riposo
deve inoltrare istanza per  via  gerarchica  al  Ministro,  il  quale
provvede con decreto.