Art. 2. Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE 1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto (( del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro )) delle attivita' produttive. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.