Art. 2.
Raccolta   delle  informazioni  per  l'assegnazione  delle  quote  di
emissioni  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  4,  della direttiva
                             2003/87/CE
  1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita'
elencate  nell'allegato  I  della  direttiva 2003/87/CE, in esercizio
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, comunicano
all'autorita'  nazionale  competente,  entro  il 30 dicembre 2004, le
informazioni  necessarie  ai  fini  dell'assegnazione  delle quote di
emissione  per  il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi
del  (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa, di cui )) al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche
relative  al  formato  ed  alle  modalita'  per la trasmissione delle
suddette  informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti,
sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  mediante  decreto (( del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  Ministro  ))  delle attivita'
produttive.
          Riferimenti normativi:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre   2000,  n.  445,  recante  Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione    amministrativa,    e'    pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 42 del
          20 febbraio 2001.