Art. 2-bis.
                              Sanzioni
((     1.   Il  gestore  che  omette  di  presentare  la  domanda  di
autorizzazione  di  cui  all'articolo  1  e'  punito  con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di
biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
  2.  Il  gestore  che  fornisce  informazioni  false relativamente a
quanto  richiesto  dall'articolo  5 della direttiva 2003/87/CE, salvo
che   il   fatto   costituisca  reato,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di
biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui
avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
  3.  Il  gestore  che  omette  di comunicare all'autorita' nazionale
competente   le   informazioni  di  cui  all'articolo  2  o  fornisce
informazioni  false,  salvo che il fatto costituisca reato, e' punito
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria pari a 10 euro per ogni
tonnellata  di biossido di carbonio equivalente emessa in difformita'
alle prescrizioni del presente decreto.
  4.  In  tutti  i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la
chiusura  dell'impianto  fino  al regolare adempimento degli obblighi
previsti dal presente decreto.
  5.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo sono irrogate dal
prefetto  della  provincia  nel  cui  territorio e' stata commessa la
violazione.   Avverso   il  provvedimento  che  dispone  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie  e'  esperibile il giudizio di opposizione
previsto dalla normativa vigente.
  6.  Le  sanzioni  previste  dal  presente  articolo  si applicano a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
  7.  Le  sanzioni  previste  dal presente articolo si applicano fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di recepimento della
direttiva 2003/87/CE )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art. 5 della direttiva 2003/87/CE e'
          riportata nelle note all'art. 1.