Art. 3.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Fino  al  recepimento  della direttiva 2003/87/CE, il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  -  Direzione per la
ricerca  ambientale  e  lo  sviluppo  svolge le funzioni di autorita'
nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori
oneri  ((  per la finanza pubblica )), dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  e  dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente.
  2.  Il  Piano  nazionale  di  assegnazione delle quote di emissioni
predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero
delle  attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data
15 luglio  2004,  vale  quale  Piano nazionale di assegnazione per il
periodo  2005-2007, (( fatte salve le modifiche e le integrazioni che
la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del
Piano   stesso,   nonche'   le  eventuali  modifiche  e  integrazioni
concordate  in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281.
  2-bis.  Il  Piano  di  cui al comma 2 e' in ogni caso aggiornato, a
seguito  della  raccolta  di  informazioni  di  cui  all'articolo 2 e
comunque   non   oltre   il  30 giugno  2005,  anche  al  fine  della
stabilizzazione  e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad
effetto  serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del
comma  2,  da  cui  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  e'  trasmesso  alle  Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili di carattere finanziario.
  2-ter.   Il   Governo   inserisce   annualmente  nel  Documento  di
programmazione  economico-finanziaria  un  aggiornamento, predisposto
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli
altri  Ministri  interessati, sullo stato di attuazione degli impegni
per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza
con  gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e
sui  relativi  indirizzi,  indicando  in  particolare  le proposte di
modifica  e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle
quote di emissioni che si rendano necessarie )).
          Riferimenti normativi:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali.):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni  e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
          regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».