Art. 2.
                      Funzioni del Dipartimento

  1.  Il  Dipartimento  fornisce  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se
nominato, il supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle
funzioni  di  cui  all'art.  19,  comma 2, lettere a), b), e g) della
legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, ed all'art. 2, comma 2, lettere h), n), o), del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  e successive modificazioni e
integrazioni.
  2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto per
la  Conferenza  dei  Capi  di  Gabinetto di cui all'art. 24, comma 5,
secondo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  in data 23 luglio 2002, per il comitato tecnico scientifico
di  cui  all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  286,  nonche'  per  gli  altri  comitati, commissioni e gruppi di
lavoro di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo, se nominato.
  3.  Il  Dipartimento  provvede,  infine, alla gestione degli affari
generali,  amministrativi  e  contabili  relativi  al personale ed al
funzionamento degli uffici.