Art. 2. Funzioni del Dipartimento 1. Il Dipartimento fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, il supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19, comma 2, lettere a), b), e g) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 2, comma 2, lettere h), n), o), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto per la Conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 24, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, per il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' per gli altri comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato. 3. Il Dipartimento provvede, infine, alla gestione degli affari generali, amministrativi e contabili relativi al personale ed al funzionamento degli uffici.