Art. 3. Capo del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento e' nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, se nominato; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale ed assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, se nominato, fermo restando, in tal caso, il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.