Art. 3.
                        Capo del Dipartimento

  1. Il capo del Dipartimento e' nominato ai sensi degli articoli 18,
21  e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Cura l'organizzazione ed
il  funzionamento  del  Dipartimento e risponde della sua attivita' e
dei  risultati  raggiunti,  in  relazione  agli obiettivi fissati dal
Ministro,  se  nominato; coordina l'attivita' degli uffici di livello
dirigenziale  generale ed assicura il corretto ed efficiente raccordo
tra  i  predetti  uffici  e  quelli  di  diretta  collaborazione  del
Ministro,  se nominato, fermo restando, in tal caso, il coordinamento
da  parte  del  Capo  di  Gabinetto  tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.