Art. 6. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 1. All'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dopo le parole «17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;» sono inserite le seguenti «18) il Dipartimento per il programma di Governo». 2. L'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente articolo: «Art. 33 (Dipartimento per il programma di Governo). - 1. Il Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di supporto tecnico-amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali. In particolare il Dipartimento cura il supporto per: l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa; il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. Presso il Dipartimento operano altresi' la banca dati e l'osservatorio di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 286. 3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di sei servizi.».