Art. 6.
Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
                           23 luglio 2002

  1.  All'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2002, dopo le parole «17) l'ufficio
nazionale  per il servizio civile;» sono inserite le seguenti «18) il
Dipartimento per il programma di Governo».
  2.  L'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente articolo:
  «Art.  33  (Dipartimento  per  il  programma  di  Governo). - 1. Il
Dipartimento  per il programma di Governo e' la struttura di supporto
tecnico-amministrativo  del Presidente del Consiglio dei Ministri per
lo   svolgimento  delle  funzioni  di  monitoraggio  dello  stato  di
attuazione  del programma di Governo e delle politiche settoriali. In
particolare  il  Dipartimento  cura  il  supporto  per: l'analisi del
programma  di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede
parlamentare,  nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi
internazionali;  l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione
degli  indirizzi  politico-amministrativi  delineati dal programma di
Governo;  l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per
l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli
obiettivi  stabiliti;  il  monitoraggio  e  la  verifica,  sia in via
legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle
politiche   settoriali  nonche'  del  conseguimento  degli  obiettivi
economico-finanziari  programmati; la segnalazione dei ritardi, delle
difficolta'    o    degli    scostamenti    eventualmente   rilevati;
l'informazione,  la  comunicazione  e  la promozione dell'attivita' e
delle  iniziative  del  Governo  per  la  realizzazione del programma
mediante   periodici   rapporti,   pubblicazioni   e   strumenti   di
comunicazione  di massa; il coordinamento in materia di valutazione e
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.
  2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del
comitato  tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,  e successive modificazioni e
integrazioni. Presso il Dipartimento operano altresi' la banca dati e
l'osservatorio  di  cui  all'art.  7, commi 1 e 3, del citato decreto
legislativo n. 286.
  3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu'
di sei servizi.».