Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero   della   difesa   e  disposizioni
                              relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
   2.  Il  numero  massimo  dei graduati di leva aiuto specialisti in
servizio  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica
militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15,
e' fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:
   a) Esercito n. 10.787;
   b) Marina n. 1.600;
   c) Aeronautica n. 1.215.
   3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio  come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21,
comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, e' stabilito come segue:
   a)  ufficiali  ausiliari  di  cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
   1) Esercito n. 397;
   2) Marina n. 725;
   3) Aeronautica n. 302;
   4) Carabinieri n. 578;
   b)  ufficiali  ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera
b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215:
   1) Esercito n. 5;
   2) Marina n. 200;
   3) Aeronautica n. 92;
   c)  ufficiali  ausiliari  delle forze di completamento di cui alla
lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215:
   1) Esercito n. 74;
   2) Marina n. 7;
   3) Aeronautica n. 20.
   4.  La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia
dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno
2005, in n. 102 unita'.
   5.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
2005, in n. 1.330 unita'.
   6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni del Corpo degli
equipaggi  militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo
comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge P luglio 1938, n. 1368,
come  sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447,
e' fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unita'.
   7.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni,
e' fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unita'.
   8.  Il  contingente  di  carabinieri  ausiliari  da  mantenere  in
servizio  di  leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo
4,  comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e' fissato, in termini di forza media, in 4.589 unita'.
   9.  Alle  spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi  internazionali"  (interventi), specificamente afferenti le
infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa,
si  applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute
nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
sulla contabilita' generale dello Stato.
   10.   Alle   spese  per  le  infrastrutture  multinazionali  NATO,
sostenute  a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi e
organismi  internazionali" (interventi) dello stato di previsione del
Ministero  della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione
delle  gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio  atlantico. Deve
essere  in  ogni  caso  garantita  la  trasparenza delle procedure di
appalto,  di  assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano
le  disposizioni  dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 496.
   11.  Negli  elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal "Fondo a
disposizione"  di  cui  agli  articoli  20 e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge
22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Spese
   generali   di  funzionamento  di  bilancio  e  affari  finanziari"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio
e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese
generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".
   12.  Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme
sull'organizzazione   ed   il  funzionamento  dell'Agenzia  industrie
difesa,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro  della  difesa,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il
funzionamento dell'Agenzia medesima.