Art. 15.
(Stato di' previsione del Ministero   della   salute  e  disposizioni
                              relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  salute,per  l'anno finanziario 2005, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
   2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base "Programmi
anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Prevenzione   e   comunicazione"  dello  stato  di'  previsione  del
Ministero  della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le
disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
della  salute  per  l'anno  finanziario  2005, delle somme versate in
entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi
sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i
fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  e
sperimentazione   delle   unita'   previsionali   di   base  "Ricerca
scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della  salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma
2,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
riassegnare  per  l'anno  finanziario  2005,  con  propri decreti, le
entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di
controllo,  di  programmazione,  di'  informazione  e  di  educazione
sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  per  le finalita' di cui
all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
   6.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge
29  dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  febbraio  2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su  proposta  dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa,
e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri decreti, tra le pertinenti
unita'  previsionali  di base degli stati di previsione dei Ministeri
della  salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per
la  realizzazione  di  una  campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie     dei     cittadini    italiani    impegnati    nell'area
Bosnia-Erzegovina  e  Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze
alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di
base  "Missioni  internazionali  di pace" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2005.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con propri
decreti,  alle  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti  unita'
previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della
salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle
norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.