Art. 2.
(Stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze e
                       disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005,
in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l'anno 2005 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui
afferiscono  gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione transitoria
delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della
predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario  2005.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai
bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le
ripartizioni di cui al presente comma.
   3.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 70.000 milioni di euro.
   4.  1  limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
S.p.A.  - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
l'anno  finanziario  2005,  rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni
di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
   5.  La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2005,  a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento
di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme
iscritte,   per   competenza   e   cassa,  nell'ambito  della  unita'
previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico"
(oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di
responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
   7.  Gli  importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti,  rispettivamente,  in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni
di  euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni
di euro.
   8.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
emanare  in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e
secondo,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  sono  iscritte,
nell'ambito  delle  unita'  previsionali  di  base  di pertinenza dei
centri  di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese
descritte,  rispettivamente,  negli  elenchi  nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   10.  Le  spese  per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
   11.  Gli  importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di
consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di
accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione  70/244/CECA,  CEE,  Euratom  del Consiglio, del 21 aprile
1970)  nonche'  per  importi  di compensazione monetaria, e' imputata
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005,
sul  conto  di  tesoreria  denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA,
Sezione garanzia".
   12.  Gli  importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005
ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stata"  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
   13.   Le   somme  di  pertinenza  dei  centri  di  responsabilita'
"Ragioneria   generale  dello  Stato"  e  "Politiche  di  sviluppo  e
coesione"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi
da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate
nel   conto   dei   residui   per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo:  Fondo  da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo
da  ripartire  per  oneri  del  personale gia' dipendente da istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
in  enti  pubblici  non  economici,  iscritti nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base  "Fondi  da  ripartire per oneri di personale"
(oneri  comuni);  Fondo  occorrente per l'attuazione dell'ordinamento
regionale  delle  regioni  a  statuto  speciale, iscritto nell'ambito
dell'unita'   previsionale  di  base  "Fondo  attuazione  ordinamento
regioni  a  statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il
funzionamento  del  comitato  tecnico faunistica-venatorio nazionale,
iscritto  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Interventi
diversi"  (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree
sottoutilizzate,  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base "Aree
sottoutilizzate"   (investimenti);   Fondo   da   ripartire   per  la
costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione  e  al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto
nell'unita'  previsionale  di  base  "Programmazione,  valutazione  e
monitoraggio  degli  investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
   14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985,   n.   222,   l'utilizzazione  dello  stanziamento  dell'unita'
previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  finanziario  2005  e' stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla  richiesta  di parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   15.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario  2005 delle somme affluite all'entrata per essere
destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge
11  febbraio  1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi,  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
24 della predetta legge n. 157 del 1992.
   16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri   decreti,  alla  assegnazione  all'unita'
previsionale  di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata
del  bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla
ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
   17.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2005
delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate  ad  alimentare  il  fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
   18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale"
(interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme
versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
   19.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare  il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali   successive   variazioni,   dello  specifico  stanziamento
concernente  la  somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e
regionali  per  sopperire  ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
iscritto  in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita'
previsionale    di    base   "Progetti   immediatamente   eseguibili"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
   20.  Ferma  restando  la  disposizione  di cui all'articolo 36 del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di  residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni    interessate   del   fondo   iscritto   nell'unita'
previsionale   di   base   "Calamita'   naturali   e  danni  bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
   21.   Le   somme   dovute  dagli  istituti  di  credito  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate
nell'ambito  della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti
di  tesoreria;  restituzioni,  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Tesoro"  (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap.  3689),  per  essere  correlativamente  iscritte, in termini di
competenza  e  cassa,  con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio  dei  ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
   22.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri"  (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per  l'anno  finanziario  2005, delle somme affluite
all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  contributi  destinati
dall'Unione  europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione
nazionale  per  la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in
accordo con l'Unione europea.
   23.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme
occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche,
amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei
referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri
comuni)  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2005 alle
competenti  unita' previsionali di base degli stati di previsione del
medesimo  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e dei Ministeri
della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso
anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli
estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli
elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
   24.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2005 alle
unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni
interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita'    previsionale    di    base"Rimborsi    anticipati    o
ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
   25.  Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
il  numero  degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 2005, e' stabilito in 150.
   26.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di  previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per
le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2005,
prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
   27.  Per  l'anno  2005  l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare
e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927,  n.  2258,  convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in
conformita'  degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
   28.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2005
occorrenti  per  l'attuazione  delle  norme  contenute nel capo I del
titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione
all'istituzione  e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonche' in
applicazione  del  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n. 173, in
relazione  alla  trasformazione  dell'Agenzia  del  demanio  in  ente
pubblico economico.
   29.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare,  con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  le  somme  affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico,  ai fini della relativa
restituzione  alle  regioni  ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni.
   30.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini
di  competenza  e  cassa,  tra  l'unita' previsionale di base 4.1.2.1
"Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo   fiscale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle  deliberazioni
annuali   del   Comitato   interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'articolo  39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
   31.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le variazioni
compensative  di  bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente
unita'  previsionale  di  base dello stato di previsione del predetto
Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che
gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR),
istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
   32.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi
relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese  pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai  contratti di
programma  stipulati  con  le  amministrazioni  pubbliche nonche' per
agevolazioni  concesse  in  applicazione  di  specifiche disposizioni
legislative.
   33.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla
trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.
   34.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
   35.  Le  disponibilita'  conservate nel conto dei residui ai sensi
dell'articolo  36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n.   2440,  e  successive  modificazioni,  relative  agli  interventi
connessi  alle  politiche  antidroga,  in  applicazione dell'articolo
6-bis  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303, introdotto
dall'articolo  3,  comma  83,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nonche' per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la  cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja
il  29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998,
n.  476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate,  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
   36.  Per  l'anno  2005, una quota delle entrate, nel limite di 270
milioni  di  euro,  rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello
Stato  adibiti  ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, al fondo
iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per  provvedere alla spesa per i canoni di locazione
degli immobili stessi.
   37.  Le  risorse  statali  da  destinare alle Agenzie fiscali sono
stanziate  su  un  unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unita'
previsionali di base.
 
             Note all'art. 2:
                 - Si  riporta  il  testo  del  comma  9  dell'art. 6
          (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per azioni) del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici):
                 "9.  La  SACE  S.p.a.  svolge  le  funzioni  di  cui
          all'art.  2,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  143,  e successive modificazioni e integrazioni,
          come  definite  dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 143, e successive
          modificazioni    e   integrazioni,   e   dalla   disciplina
          dell'Unione  europea in materia di assicurazione e garanzia
          dei  rischi  non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
          S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al  presente  comma  sono  garantiti dallo Stato nei limiti
          indicati  dalla  legge  di  approvazione del bilancio dello
          Stato  distintamente  per le garanzie di durata inferiore e
          superiore  a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  puo',  con uno o piu' decreti di natura non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione europea e dei
          limiti  fissati  dalla  legge  di approvazione del bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi o
          Paesi   di  destinazione  non  beneficiano  della  garanzia
          statale.  La  garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in  vigore  dei  decreti  di  cui  sopra  in relazione alle
          operazioni ivi contemplate.".
                 - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
                 "Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
          e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine," le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
                 Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                   1)  per  il pagamento dei residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                   2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.".
                 "Art.  8  (Fondo  speciale  per la riassegnazione di
          residui  perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello
          stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
          istituito, nella parte in conto capitale, un Fondo speciale
          per  la  riassegnazione  dei residui passivi della spesa in
          conto  capitale,  eliminati  negli  esercizi precedenti per
          perenzione amministrativa.".
                 "Art.  9 (Fondo di riserva per le spese impreviste).
          -  Nello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, e'
          istituito,  nella  parte corrente, un "Fondo di riserva per
          le   spese   impreviste",  per  provvedere  alle  eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
                 Il  trasferimento  di  somme dal predetto fondo e la
          loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio
          hanno   luogo   mediante   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica   su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  e  riguardano sia le
          dotazioni  di  competenza  che quelle di cassa dei capitoli
          interessati.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  un  elenco  da  approvarsi,  con
          apposito   articolo,   dalla   legge  di  approvazione  del
          bilancio,  delle  spese  per  le  quali puo' esercitarsi la
          facolta' di cui al comma precedente.
                 Alla  legge  di approvazione del rendiconto generale
          dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
          secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
          e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
          articolo.".
                 "Art.  9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni
          di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
          tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione
          delle  autorizzazioni  di  cassa",  il  cui stanziamento e'
          annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio.
                 2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta
          del   Ministro   interessato,   che   ne   da'  contestuale
          comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          sono  trasferite  dal  Fondo  ed  iscritte in aumento delle
          autorizzazioni  di  cassa dei capitoli iscritti negli stati
          di   previsione  delle  amministrazioni  statali  le  somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni  dei  capitoli medesimi, ritenute compatibili con
          gli  obiettivi  di  finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
          comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
          trasmessi   alla   Corte  dei  conti  al  solo  fine  della
          parificazione   del  rendiconto  generale  dello  Stato.  I
          medesimi   decreti   di   variazione   sono   trasmessi  al
          Parlamento.".
                 - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12
          della gia' citata legge n. 468 del 1978:
                 "Art.  12  (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti
          del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
          del  tesoro,  sentito  il  Consiglio  dei Ministri, possono
          iscriversi  in  bilancio  somme per restituzioni di tributi
          indebitamente  riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte su
          prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
          eseguire   pagamenti   relativi   al  debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli  articoli 10,  paragrafo  II,  e 12, paragrafo II, del
          regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1957, e successive modificazioni.
                 In  corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata
          possono,   mediante   decreti   del  Ministro  del  tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
          di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  della legge
          20 maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli enti e beni
          ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del clero
          cattolico in servizio nelle diocesi):
                 "Art.  48.  -  Le  quote di cui all'art. 47, secondo
          comma,   sono   utilizzate:   dallo  Stato  per  interventi
          straordinari   per  fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,
          assistenza  ai  rifugiati, conservazione di beni culturali;
          dalla   Chiesa   cattolica  per  esigenze  di  culto  della
          popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
          a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo
          mondo.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della legge
          11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della
          fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
                 "Art.  24  (Fondo presso il Ministero del tesoro). -
          1.  A  decorrere  dall'anno  1992  presso  il Ministero del
          tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata
          da  una  addizionale  di  lire  10.000 alla tassa di cui al
          numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
          successive modificazioni.
                 2.  Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
          il  31 marzo  di  ciascun anno con decreto del Ministro del
          tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                   a) 4    per   cento   per   il   funzionamento   e
          l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  del  Comitato
          tecnico faunistico-venatorio nazionale;
                   b) 1  per  cento  per  il pagamento della quota di
          adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                   c) 95  per  cento  fra  le  associazioni venatorie
          nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
          documentata consistenza associativa.
                 3.  L'addizionale di cui al presente articolo non e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
                 4.   L'attribuzione  della  dotazione  prevista  dal
          presente  articolo alle  associazioni  venatorie  nazionali
          riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al
          controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della legge
          5 gennaio   1994,   n.   36,   e  successive  modificazioni
          (Disposizioni in materia di risorse idriche):
                 "Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). -
          1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994,
          i  canoni  annui  relativi  alle  utenze di acqua pubblica,
          previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775,  e successive
          modificazioni,  costituiscono  il corrispettivo per gli usi
          delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
                   a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione,
          lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui
          di acqua sono restituiti anche in falda;
                   b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con
          derivazione  non  suscettibile  di  essere  fatta  a  bocca
          tassata, lire 640;
                   c) per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per il
          consumo umano, lire 3 milioni;
                   d) per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad uso
          industriale,  lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari
          a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
          50  per  cento  se  il  concessionario attua un riuso delle
          acque  a  ciclo  chiuso  reimpiegando le acque risultanti a
          valle  del processo produttivo o se restituisce le acque di
          scarico  con  le  medesime  caratteristiche  qualitative di
          quelle  prelevate.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
          dell'art.   12,   decreto-legge   27 aprile  1990,  n.  90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
          limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
                   e) per  ogni  modulo di acqua per la pescicoltura,
          l'irrigazione  di attrezzature sportive e di aree destinate
          a verde pubblico, lire 500.000;
                   f) per  ogni kilowatt di potenza nominale concessa
          o  riconosciuta,  per  le concessioni di derivazione ad uso
          idroelettrico  lire 20.467.  E'  abrogato  l'art.  32 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
                   g) per  ogni  modulo  di  acqua ad uso igienico ed
          assimilati,  concernente  l'utilizzo dell'acqua per servizi
          igienici   e   servizi  antincendio,  ivi  compreso  quello
          relativo  ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
          qualora  la  richiesta  di  concessione  riguardi solo tale
          utilizzo,  per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
          comunque  per  tutti  gli  usi non previsti alle precedenti
          lettere, lire 1.500.000.
                 2.  Gli  importi  dei  canoni  di cui al comma 1 non
          possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per
          il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso
          industriale.
                 3.   E'   istituito   un   fondo   speciale  per  il
          finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico
          e  al  riuso  delle acque reflue, nonche' alle finalita' di
          cui  alla  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  e  successive
          modificazioni.     Le     maggiori     entrate    derivanti
          dall'applicazione  del presente articolo e quelle derivanti
          da  eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in
          atto  alla  data  di entrata in vigore della presente legge
          sono  conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme
          sono  ripartite  con  delibera  del  CIPE,  su proposta del
          Ministro dei lavori pubblici.
                 4.  A  far  data dal 1° gennaio 1994, l'art. 2 della
          legge  16 maggio  1970,  n.  281,  non  si  applica  per le
          concessioni  di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima
          data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10
          per  cento  dell'ammontare  dei canoni di cui al comma 1. I
          proventi   derivanti   dall'addizionale   di   tali  canoni
          affluiscono  in  un fondo vincolato e sono destinati in via
          prioritaria  alleattivita' di ricognizione delle opere e di
          programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art.
          11 della presente legge, qualora non ancora effettuate.
                 5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,   sono   definite   le   modalita'   per
          l'applicazione  del presente articolo e per l'aggiornamento
          triennale  dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione
          programmato e delle finalita' di cui alla presente legge.
                 6.   E'   abrogato   il  comma  1  dell'art.  5  del
          decreto-legge  15 settembre  1990,  n. 261, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
                 7.  Al  comma  2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1992,  n. 498, le parole da: "Le maggiori risorse,, fino a:
          "delle sostanze disperse.,, sono soppresse.".
                 - Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421):
                 "3.  Il  Fondo  sanitario  nazionale, al netto della
          quota   individuata  ai  sensi  del  comma  precedente,  e'
          ripartito  con  riferimento al triennio successivo entro il
          15 ottobre  di  ciascun anno, in coerenza con le previsioni
          del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
          CIPE,  su  proposta  del Ministro della sanita', sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome;  la  quota capitaria di
          finanziamento  da assicurare alle regioni viene determinata
          sulla  base  di  un sistema di coefficienti parametrici, in
          relazione  ai  livelli uniformi di prestazioni sanitarie in
          tutto   il   territorio  nazionale,  determinati  ai  sensi
          dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
                   a) popolazione residente;
                   b) mobilita'    sanitaria    per    tipologia   di
          prestazioni,  da compensare, in sede di riparto, sulla base
          di  contabilita'  analitiche per singolo caso fornite dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
                   c) consistenza  e  stato  di  conservazione  delle
          strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
          dotazioni strumentali.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della legge
          26 aprile  1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1983):
                 "Art.  21.  -  In  apposito  capitolo dello stato di
          previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica  e' iscritta, per l'anno 1983, la
          somma  di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento di
          progetti   immediatamente   eseguibili  per  interventi  di
          rilevante     interesse     economico    sul    territorio,
          nell'agricoltura,   nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture
          nonche'  per la tutela di beni ambientali e culturali e per
          le opere di edilizia scolastica e universitaria.
                 Nei   venti   giorni   successivi   alla   data   di
          pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          determina,   con  delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica,  i  criteri  di  riparto  tra
          amministrazioni  centrali  e  regionali  e  tra  settori di
          intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti.
                 Entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione
          della   delibera   di   cui   al   precedente   comma,   le
          amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i
          rispettivi   progetti   al   CIPE,  che  delibera  entro  i
          successivi  sessanta giorni, tenuto conto del contributo di
          ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
                 Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa
          le  modalita'  e  i  tempi di erogazione, avvalendosi della
          Cassa   depositi   e   prestiti,   per   le   procedure  di
          finanziamento delle opere di competenza regionale.
                 In  aggiunta  all'autorizzazione  di spesa di cui al
          primo  comma,  e' autorizzato il ricorso alla Banca europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  fino  alla  concorrenza del
          controvalore  di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di
          appositi mutui per le finalita' del presente articolo.
                 Con  la  medesima delibera di cui al terzo comma, il
          CIPE  stabilisce,  in relazione ai progetti per i quali sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal  secondo  semestre  dell'anno 1983, a contrarre i mutui
          stessi.
                 L'onere   dei   suddetti   mutui,  per  capitale  ed
          interessi,  e'  assunto  a  carico del bilancio dello Stato
          mediante  iscrizione  delle  relative rate di ammortamento,
          per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato
          di  previsione  della  spesa  del  Ministero del tesoro. La
          Direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo  e  dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
                 Le  proposte  delle  amministrazioni  devono situare
          ciascun   progetto   nel   contesto  dei  rispettivi  piani
          settoriali,    se   esistenti,   e   contenere   indicatori
          quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
          saggio  di  rendimento  interno  e  il valore attuale netto
          stimato  per  progetto, secondo la metodologia indicata dal
          Ministero del bilancio e della programmazione economica.
                 La  riserva  del  40  per cento di cui all'art. 107,
          primo  comma,  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, viene
          determinata sulle disponibilita' nette complessive.".
                 - Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto
          18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni
          (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato):
                 "Art.  36.  -  I  residui  delle  spese correnti non
          pagati  entro  il  secondo esercizio successivo a quello in
          cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
                 Le  somme  stanziate per spese in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
          conservazione e' protratto di un anno.
                 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti
          da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
                 Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
                 I  conti  dei  residui,  distinti  per Ministeri, al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
                 Il  conto  dei  residui e' tenuto distinto da quello
          della  competenza,  in  modo che nessuna spesa afferente ai
          residui  possa essere imputata sui fondi della competenza e
          viceversa.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          2 maggio  1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e
          la  rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
          province   di   Bergamo,  Brescia  e  Como,  nonche'  della
          provincia  di  Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
                 "Art.  2  (Procedure).  -  1.  Gli interventi per la
          difesa  del  suolo  e per la ricostruzione e lo sviluppo di
          cui  rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
                 2.  La  regione  Lombardia,  sentiti gli enti locali
          interessati:
                   a) individua  e  propone  all'Autorita' di bacino,
          nell'ambito  di  interventi  urgenti di cui alla lettera c)
          dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
                   b) formula   proposte   all'Autorita'   di  bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
                   c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
                 3.   Gli   stralci   dello   schema  previsionale  e
          programmatico  del  bacino  del  Po  di cui all'art. 3 e il
          piano  di  cui  all'art.  5  possono  essere  sottoposti  a
          revisione  annuale,  secondo le procedure stabilite in sede
          di prima approvazione.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          7 marzo  2001,  n.  62  (Nuove  norme  sull'editoria  e sui
          prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
          n. 416):
                 "Art.  5  (Fondo per le agevolazioni di credito alle
          imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
          Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
          settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
          e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
          interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
          anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
          bancaria.
                 2.  Al  Fondo  affluiscono  le  risorse  finanziarie
          stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          contributo  dell'1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
          ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
          al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
          corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
          concessioni gia' effettuate.
                 3.  I  contributi  sono  concessi,  nei limiti delle
          disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
          ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
                 4.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i  progetti di
          ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
          ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
          riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
          progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
          ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
          del prodotto editoriale.
                 5.  In  caso di realizzazione dei progetti di cui al
          comma  4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria, i
          contributi  in  conto  canone sono concessi con le medesime
          procedure  di  cui  agli  articoli 6  e  7  e  non possono,
          comunque,   superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
          interessi  di  cui  godrebbero  i progetti se effettuati ai
          sensi  e  nei  limiti  previsti  per  i contributi in conto
          interessi.
                 6.  Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
          alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
          presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
          agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
          miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
          quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
          la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
          di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce  al Fondo per essere destinata ad interventi in
          favore delle altre imprese.
                 7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata
          ai  progetti  volti  a  sostenere  spese  di  gestione o di
          esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative
          di giornalisti o di poligrafici.
                 8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate  nel  primo  comma  dell'art.  16  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902,
          nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
          scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
          investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
          percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
          per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni.
                 9.  I  contributi  in conto interessi possono essere
          concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
          all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
          con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
          appartenente all'Unione europea.
                 10.  L'ammontare  del  contributo  e' pari al 50 per
          cento  degli  interessi  sull'importo ammesso al contributo
          medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
                 11.  In  aggiunta  alle risorse di cui al comma 2, a
          decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
          anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
          18,7 miliardi per il terzo anno.
                 12.  Ai  contributi  di  cui  al  presente articolo,
          erogati  secondo  le  procedure  di cui agli articoli 6 e 7
          della  presente  legge, si applicano le disposizioni di cui
          agli   articoli 8  e  9,  commi  da  1  a  5,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
                 13.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
          presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
          modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento  del  Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
          il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
          verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
          effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
          nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
          finalita' del progetto.
                 14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione
          dei  contributi  di  cui agli articoli 6 e 7 della presente
          legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
                 15.  Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7,
          a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato per essere successivamente assegnate
          al  Fondo.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della legge
          23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia
          di finanza):
                 "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo
          della  guardia  di  finanza  sono  stabiliti in conformita'
          della tabella allegata alla presente legge.
                 Il  numero  degli  ufficiali  di  complemento che e'
          consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
          annualmente con la legge di approvazione del bilancio.".
                 - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della
          legge   1 dicembre   1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento  alle esigenze operative delle infrastrutture
          del Corpo della Guardia di finanza):
                 "4.  Nello  stato  di previsione del Ministero delle
          finanze,  rubrica 6,  Corpo  della  Guardia  di finanza, e'
          istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a disposizione per
          sopperire  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli dello
          stato  di  previsione medesimo indicati in apposita tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.".
                 - Si  riporta  il  titolo  del  regio  decreto-legge
          8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre
          1928,  n.  3474:  "Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato".  (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 14 dicembre
          1927, n. 288).
                 - Il   del   Capo   II  del  Titolo  V  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997, n. 59); reca: "Riforma del Ministero
          delle finanze e dell'amministrazione fiscale".
                 - Si  riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo
          3 luglio  2003,  n.  173:  "Riorganizzazione  del Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e delle agenzie fiscali", a
          norma  dell'art.  1  della  legge  6 luglio  2002,  n. 137.
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14 luglio 2003, n.
          161).
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  86  del decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
          modificazioni   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59):
                 "Art.  86  (Gestione  del demanio idrico). - 1. Alla
          gestione  dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
          e gli enti locali competenti per territorio.
                 2.    I   proventi   dei   canoni   ricavati   dalla
          utilizzazione  del  demanio  idrico  sono  introitati dalla
          regione.
                 3.
                 - Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 39 del
          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
                 "Art.   39   (Ripartizione   del   Fondo   sanitario
          nazionale).  -  1.  Il  CIPE su proposta del Ministro della
          sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
          complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
          comma  1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il CIPE con le
          predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
          dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
          delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
          parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.".
                 - Si  riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo
          5 giugno  1998, n. 204: "Disposizioni per il coordinamento,
          la programmazione e la valutazione della politica nazionale
          relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
          dell'art.  11,  comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo
          1997, n. 59" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
          1998, n. 151.).
                 - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del gia' citato
          decreto-legge n. 269 del 2003:
                 "Art.  5  (Trasformazione  della  Cassa  depositi  e
          prestiti  in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e
          prestiti  e'  trasformata  in  societa'  per  azioni con la
          denominazione  di  "Cassa  depositi e prestiti societa' per
          azioni"   (CDP   S.p.a.),  con  effetto  dalla  data  della
          pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  decreto
          ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a., salvo quanto
          previsto  dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi e
          passivi  e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
          trasformazione.
                 2.  Le  azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo
          Stato,  che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai sensi
          dell'art.  24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300; non si applicano le disposizioni
          dell'art.  2362  del  codice  civile.  Le fondazioni di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
          altri  soggetti  pubblici  o privati possono detenere quote
          complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
                 3.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze  di  natura non regolamentare, da emanare entro due
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          sono determinati:
                   a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono  trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
          e  quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.
          di cui al comma 8;
                   b) i  beni  e  le  partecipazioni societarie dello
          Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a.
          e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
          in  deroga  alla  normativa  vigente.  I relativi valori di
          trasferimento  e di iscrizione in bilancio sono determinati
          sulla  scorta  della relazione giurata di stima prodotta da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale  nominati dal Ministero, anche in deroga agli
          articoli da  2342  a  2345del  codice civile ed all'art. 24
          della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti;
                   c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
                   d) il  capitale sociale della CDP S.p.a., comunque
          in  misura  non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
          depositi  e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio di
          esercizio approvato.
                 4.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  di  natura  non  regolamentare,  su proposta del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' approvato lo
          statuto  della  CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del
          consiglio  di  amministrazione e del collegio sindacale per
          il  primo  periodo  di  durata  in  carica.  Per tale primo
          periodo  restano  in  carica  i componenti del collegio dei
          revisori  indicati  ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
          allo  statuto  della  CDP S.p.a. e le nomine dei componenti
          degli   organi   sociali  per  i  successivi  periodi  sono
          deliberate a norma del codice civile.
                 5.  Il  primo  esercizio sociale della CDP S.p.a. si
          chiude al 31 dicembre 2004.
                 6.  Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del
          Titolo  V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n.  385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco
          speciale   di   cui   all'art.  107  del  medesimo  decreto
          legislativo,   tenendo   presenti  le  caratteristiche  del
          soggetto  vigilato  e la speciale disciplina della gestione
          separata di cui al comma 8.
                 7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
                   a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.a.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
                   b) le  opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali.
                 8.  La  CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le
          attivita',   strumentali,   connesse   e   accessorie;  per
          l'attuazione  di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
          CDP  S.p.a.  istituisce  un  sistema  separato ai soli fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri  di  trasparenza  e di salvaguardia dell'equilibrio
          economico.   Sono   assegnate  alla  gestione  separata  le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e  accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
          in  favore  dei  soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di  razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
          detenute  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  alla data di
          trasformazione in societa' per azioni.
                 9.  Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta
          il  potere  di  indirizzo della gestione separata di cui al
          comma  8.  E'  confermata,  per  la  gestione  separata, la
          Commissione  di  vigilanza  prevista  dall'art. 3 del regio
          decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
                 10. Per l'amministrazione della gestione separata di
          cui  al  comma 8  il consiglio di amministrazione della CDP
          S.p.a.   e'   integrato   dai   membri,   con  funzioni  di
          amministratore,  indicati  alle  lettere  c),  d) ed f) del
          primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
                 11.  Per  l'attivita' della gestione separata di cui
          al  comma  8  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          determina con propri decreti di natura non regolamentare:
                   a) i  criteri  per la definizione delle condizioni
          generali  ed  economiche dei libretti di risparmio postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e   delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato;
                   b) i  criteri  per la definizione delle condizioni
          generali  ed  economiche  degli  impieghi, nel rispetto dei
          principi  di  accessibilita',  uniformita'  di trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione;
                   c) le    norme    in   materia   di   trasparenza,
          pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche;
                   d) i  criteri  di  gestione  delle  partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3.
                 12.  Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma
          11  la  CDP  S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto
          della  gestione  separata  di  cui  al  comma  8 secondo le
          disposizioni  vigenti  alla  data  di  trasformazione della
          Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa'  per  azioni.  I
          rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
          alla  data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma
          11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati
          e  dalle  norme legislative e regolamentari vigenti in data
          anteriore.  Per  quanto non disciplinato dai decreti di cui
          al  comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in
          quanto   compatibile.  Le  attribuzioni  del  consiglio  di
          amministrazione   e  del  direttore  generale  della  Cassa
          depositi  e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione sono
          esercitate,     rispettivamente,     dal    consiglio    di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.a.
                 13. All'attivita' di impiego della gestione separata
          di  cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
          piu'  favorevoli  previste per la Cassa depositi e prestiti
          anteriori  alla  trasformazione, inclusa la disposizione di
          cui   all'art.   204,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267.
                 14.  La gestione separata di cui al comma 8 subentra
          nei  rapporti  attivi  e passivi e conserva i diritti e gli
          obblighi  sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione dei
          crediti  effettuata  ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112.
                 15.  La  gestione  separata  di  cui al comma 8 puo'
          avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi dell'art.
          43  del  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio   decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611  e  successive
          modificazioni.
                 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
          base  di  apposita  relazione  presentata dalla CDP S.p.a.,
          riferisce  annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a.
                 17.  Il  controllo  della  Corte dei conti si svolge
          sulla  CDP  S.p.a.  con  le modalita' previste dall'art. 12
          della legge 21 marzo 1958, n. 259.
                 18.  La  CDP  S.p.a.  puo'  destinare  propri beni e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori  di  titoli  da  essa  emessi e di altri soggetti
          finanziatori.  A  tal  fine  la  CDP S.p.a. adotta apposita
          deliberazione  contenente  l'esatta  descrizione dei beni e
          dei  rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui
          vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata, dei diritti ad
          essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
          disporre,  integrare  e  sostituire elementi del patrimonio
          destinato.  La  deliberazione  e'  depositata  e iscritta a
          norma  dell'art.  2436  del  codice  civile.  Dalla data di
          deposito  della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
          individuati     sono     destinati     esclusivamente    al
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione   e'  effettuata  e  costituiscono  patrimonio
          separato  a  tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e
          dagli   altri   patrimoni   destinati.   Fino  al  completo
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione  e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
          frutti  e  proventi  da  esso derivanti sono ammesse azioni
          soltanto  a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
          deliberazione  di  destinazione  del patrimonio non dispone
          diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
          a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.a.
          risponde  esclusivamente  nei limiti del patrimonio ad essi
          destinato  e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in
          ogni  caso  la  responsabilita' illimitata della CDP S.p.a.
          per  le  obbligazioni  derivanti  da  fatto  illecito.  Con
          riferimento  a  ciascun  patrimonio  separato la CDP S.p.a.
          tiene  separatamente  i  libri  e  le  scritture  contabili
          prescritti   dagli  articoli 2214  e  seguenti  del  codice
          civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
          procedure  di  cui al Titolo IV del testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo  1 settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
          concorsuale  applicabile,  i  contratti  relativi a ciascun
          patrimonio  destinato  continuano  ad  avere  esecuzione  e
          continuano   ad  applicarsi  le  previsioni  contenute  nel
          presente  comma.  Gli  organi della procedura provvedono al
          tempestivo  pagamento  delle  passivita' al cui servizio il
          patrimonio  e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo
          le  scadenze  e  gli  altri  termini  previsti nei relativi
          contratti  preesistenti. Gli organi della procedura possono
          trasferire  o  affidare  in  gestione  a  banche i beni e i
          rapporti   giuridici   ricompresi   in  ciascun  patrimonio
          destinato e le relative passivita'.
                 19.  Alla  scadenza,  anche anticipata per qualsiasi
          motivo,  del  contratto di servizio ovvero del rapporto con
          il  quale  e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
          gestione  delle  opere,  degli impianti, delle reti e delle
          dotazioni  destinati  alla fornitura di servizi pubblici in
          relazione  ai  quali  e' intervenuto il finanziamento della
          CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di  credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
          destinati  prioritariamente  al soddisfacimento dei crediti
          della  CDP  S.p.a.  e  degli  altri  finanziatori di cui al
          presente  comma,  sono  indisponibili da parte del soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori   diversi   dalla   CDP   S.p.a.  e  dagli  altri
          finanziatori  di  cui  al presente comma. Il nuovo soggetto
          gestore  assume, senza liberazione del debitore originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e
          degli  altri  finanziatori di cui al presente comma. L'ente
          affidante  e,  se  prevista, la societa' proprietaria delle
          opere,   degli  impianti,  delle  reti  e  delle  dotazioni
          garantiscono    in    solido   il   debito   residuo   fino
          all'individuazione  del  nuovo  soggetto  gestore. Anche ai
          finanziamenti  concessi  dalla  CDP  S.p.a. si applicano le
          disposizioni  di  cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
                 20.   Salvo   le  deleghe  previste  dallo  statuto,
          l'organo   amministrativo  della  CDP  S.p.a.  delibera  le
          operazioni  di  raccolta  di  fondi con obbligo di rimborso
          sotto  qualsiasi  forma.  Ad  esse  non si applicano, fermo
          restando  quanto  previsto dalla lettera b) del comma 7 del
          presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra
          il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
          quantitativi   alla   raccolta   previsti  dalla  normativa
          vigente;  non trovano altresi' applicazione gli articoli da
          2410  a  2420  del codice civile. Per ciascuna emissione di
          titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale ne cura gli interessi e in
          loro  rappresentanza  esclusiva esercita i poteri stabiliti
          in   sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
          condizioni dell'operazione.
                 21.  Ai  decreti  ministeriali  emanati in base alle
          norme  contenute  nel  presente  articolo  si  applicano le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  13, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20.
                 22.  La  pubblicazione del decreto di cui al comma 3
          nella  Gazzetta  Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente.
                 23.  Tutti  gli atti e le operazioni posti in essere
          per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
          l'effettuazione  dei  trasferimenti e conferimenti previsti
          dal  presente  articolo sono esenti da imposizione fiscale,
          diretta e indiretta.
                 24.   Tutti   gli  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni   e  formalita'  relativi  alle  operazioni  di
          raccolta  e  di  impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
          dalla  gestione  separata  di  cui  al  comma  8, alla loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
          momento  prestate,  sono  esenti  dall'imposta di registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche' ogni altro
          tributo  o  diritto.  Non  si applica la ritenuta di cui ai
          commi  2  e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
          altri  proventi  dei  conti correnti dedicati alla gestione
          separata di cui al comma 8.
                 25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
          qualsiasi  natura  e  di  qualsiasi durata emessi dalla CDP
          S.p.a.  sono  soggetti  al  regime dell'imposta sostitutiva
          delle  imposte  sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
          al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
                 26.   Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  alle
          dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della
          trasformazione   prosegue   con   la   CDP   S.p.a.  ed  e'
          disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
          che  regolano  il  rapporto  di  lavoro privato. Sono fatti
          salvi  i  diritti  quesiti  e gli effetti, per i dipendenti
          della  Cassa,  rivenienti  dalla originaria natura pubblica
          dell'ente  di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
          concorsi  pubblici  per i quali sia richiesta una specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa  depositi  e  prestiti  fino  alla stipulazione di un
          nuovo  contratto.  In  sede di prima applicazione, non puo'
          essere  attribuito  al  predetto  personale  un trattamento
          economico  meno favorevole di quello spettante alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Per il personale
          gia'  dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
          richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla trasformazione si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di  mobilita',  con  collocamento  prioritario al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze. Il personale trasferito e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
          della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 agosto 1986 e
          successive   modificazioni,  nella  corrispondente  area  e
          posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
          precedenti   servizi   prestati   presso   altre  pubbliche
          amministrazioni,  se  superiore.  Al personale trasferito o
          reinquadrato  nelle  pubbliche amministrazioni ai sensi del
          presente   comma   e'  riconosciuto  un  assegno  personale
          pensionabile,   riassorbibile   con   qualsiasi  successivo
          miglioramento,  pari  alla  differenza  tra la retribuzione
          globale  percepibile  al momento della trasformazione, come
          definita  dal  vigente  CCNL, e quella spettante in base al
          nuovo   inquadramento;   le   indennita'  spettanti  presso
          l'amministrazione  di  destinazione  sono corrisposte nella
          misura   eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto
          assegno  personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
          il   personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi  e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le modalita' e i
          termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
          dirigente   della   Cassa   depositi   e  prestiti  per  il
          quadriennio  normativo  1998-2001. I dipendenti in servizio
          all'atto   della   trasformazione   mantengono   il  regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei  mesi dalla data di
          trasformazione,  i  predetti dipendenti possono esercitare,
          con  applicazione  dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
          n.  29,  opzione per il regime pensionistico applicabile ai
          dipendenti  assunti in data successiva alla trasformazione,
          i   quali   sono  iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
          gestita  dall'I.N.P.S.  e  hanno  diritto al trattamento di
          fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309, e
          successive   modificazioni  (testo  unico  delle  leggi  in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza):
                 "Art.  127  (Legge  26 giugno 1990, n. 162, art. 32,
          commi  1 e 2). - Fondo nazionale di intervento per la lotta
          alla   droga).   -  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale  di  cui all'art. 59, comma 46, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
          Fondo  per  le  politiche  sociali,  individua, nell'ambito
          della  quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
          la  lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
          dei  progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al
          recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
          correlata,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal presente
          articolo.  Le  dotazioni  del Fondo nazionale di intervento
          per  la  lotta alla droga individuate ai sensi del presente
          comma  non  possono  essere  inferiori  a  quelle dell'anno
          precedente,   salvo   in   presenza   di   dati  statistici
          inequivocabili     che     documentino    la    diminuzione
          dell'incidenza della tossicodipendenza.
                 2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
          lotta  alla  droga  di  cui  al comma 1 e' ripartita tra le
          regioni   in   misura  pari  al  75  per  cento  delle  sue
          disponibilita'.  Alla  ripartizione si provvede annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto,  per  ciascuna  regione, del numero degli abitanti e
          della  diffusione  delle  tossicodipendenze, sulla base dei
          dati   raccolti   dall'Osservatorio  permanente,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 7.
                 3.  Le  province,  i  comuni  e  i loro consorzi, le
          comunita'  montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
          enti  di  cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
          volontariato  di  cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della  legge  8 novembre  1991,  n.  381,  e loro consorzi,
          possono  presentare  alle regioni progetti finalizzati alla
          prevenzione   e   al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
          dall'alcoldipendenza    correlata    e   al   reinserimento
          lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da finanziare a valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
                 4.  Le  regioni,  sentiti  gli enti locali, ai sensi
          dell'art.  3,  comma  6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          nonche'   le   organizzazioni  rappresentative  degli  enti
          ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato e delle
          cooperative   sociali  che  operano  sul  territorio,  come
          previsto  dall'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri  e  i  termini  per la presentazione delle domande,
          nonche'  la  procedura per la erogazione dei finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati  e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti  volti  alla  riduzione  del danno nei quali siano
          utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le regioni provvedono
          altresi'  ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per la
          solidarieta'  sociale  sugli interventi realizzati ai sensi
          del  presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
          131.
                 5.  Il  25  per cento delle disponibilita' del Fondo
          nazionale  di  cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
          dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione e al recupero
          dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata
          promossi  e  coordinati  dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, d'intesa
          con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
          difesa,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita' e del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati:
                   a) alla  promozione  di  programmi sperimentali di
          prevenzione sul territorio nazionale;
                   b) alla    realizzazione    di    iniziative    di
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   rilevazione  e  di
          valutazione dei dati;
                   c) alla  elaborazione di efficaci collegamenti con
          le iniziative assunte dall'Unione europea;
                   d) allo  sviluppo  di iniziative di informazione e
          di sensibilizzazione;
                   e) alla  formazione  del  personale nei settori di
          specifica competenza;
                   f) alla  realizzazione  di programmi di educazione
          alla salute;
                   g) al  trasferimento  dei dati tra amministrazioni
          centrali e locali.
                 6.  Per  la  valutazione  e  la verifica delle spese
          connesse  ai  progetti  di  cui  al  comma 5 possono essere
          disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
          e  6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
                 7.  Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
          dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
          solidarieta'   sociale,  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
          di  cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
          la  valutazione  e  il finanziamento dei progetti di cui al
          comma   3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le  seguenti
          finalita':
                   a) realizzazione   di   progetti   integrati   sul
          territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
          compresi  quelli  volti  alla  riduzione  del danno purche'
          finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
                   b) promozione  di progetti personalizzati adeguati
          al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
                   c) diffusione  sul territorio di servizi sociali e
          sanitari  di  primo intervento, come le unita' di strada, i
          servizi  a  bassa  soglia  ed  i servizi di consulenza e di
          orientamento telefonico;
                   d) individuazione  di  indicatori  per la verifica
          della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
          recupero dei tossicodipendenti;
                   e) in  particolare,  trasferimento  dei  dati  tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di   ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici  e
          amministrazioni centrali;
                   f) trasferimento  e  trasmissione  dei  dati tra i
          soggetti  che operano nel settore della tossicodipendenza a
          livello regionale;
                   g) realizzazione  coordinata  di  programmi  e  di
          progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
          correlata,   orientati   alla   strutturazione  di  sistemi
          territoriali di intervento a rete;
                   h) educazione alla salute.
                 8.  I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma
          7  non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
          stupefacenti  incluse  nelle tabelle I e II di cui all'art.
          14   e   delle   sostanze  non  inserite  nella  farmacopea
          ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
          progetti  e  ai  servizi  interamente gestiti dalle aziende
          unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
          la  durata  del  trattamento abbiano la esclusiva finalita'
          clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti  a successivi
          programmi riabilitativi.
                 9.  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  il
          Ministro  per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
          competenti   commissioni  parlamentari,  l'elaborazione  di
          linee  guida  per la verifica dei progetti di riduzione del
          danno di cui al comma 7, lettera a).
                 10.  Qualora  le  regioni  non  provvedano  entro la
          chiusura   di   ciascun  anno  finanziario  ad  adottare  i
          provvedimenti  di  cui  al  comma 4 e all'impegno contabile
          delle  quote  del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
          assegnate,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 5
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
                 11.  Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di  supporto  tecnico-scientifico  al Comitato nazionale di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga,  e' istituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
          commissione  presieduta  da  un  esperto  o da un dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e  composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,     sociale,    sociologico,    riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria  della  commissione  e'  preposto un funzionario
          della  carriera  direttiva  dei  ruoli della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
                 Gli  oneri  per  il  funzionamento della commissione
          sono valutati in lire 200 milioni annue.
                 12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
          nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga sono
          disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  L'attuazione  amministrativa delle decisioni del
          Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali attraverso
          un'apposita   conferenza   dei   dirigenti  generali  delle
          amministrazioni  interessate,  disciplinata con il medesimo
          decreto.".
                 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6-bis del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  (Ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della  legge  15 marzo 1997, n. 59) introdotto dall'art. 3,
          comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
                 "6-bis  (Dipartimento  nazionale  per  le  politiche
          antidroga).  -  1.  Il  coordinamento  delle  politiche per
          prevenire,  monitorare  e  contrastare il diffondersi delle
          tossicodipendenze,  e  delle alcooldipendenze correlate, di
          cui  al  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
          quale  sono  trasferite le risorse finanziarie, strumentali
          ed  umane  connesse  allo svolgimento delle competenze gia'
          attribuite  al  Dipartimento  per  le  politiche  sociali e
          previdenziali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
          sociali  di  cui  all'art.  10,  comma  4,  comprese quelle
          previste  dall'art.  127  del  citato testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
          successive modificazioni.
                 2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le
          cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
          381,  le  comunita'  terapeutiche e i centri di accoglienza
          operanti   nel   campo   della   prevenzione,   recupero  e
          reinserimento   sociale  dei  tossicodipendenti;  raccoglie
          informazioni   e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
          definendo  e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
          l'elaborazione,   la   valutazione   e   il   trasferimento
          all'esterno  delle  informazioni  sulle  tossicodipendenze.
          Esso  opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di
          coordinamento  per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  309  del  1990, e successive modificazioni,
          ferme   restando   le   competenze   attribuite   ad  altre
          amministrazioni  pubbliche  in  materia  di  prevenzione  e
          contrasto  alla  droga  e  recupero  delle  persone  dedite
          all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
                 3.   Entro   il   30 aprile   di   ciascun  anno  il
          Dipartimento   trasmette   al   Parlamento   una  relazione
          dettagliata  sugli  interventi effettuati in attuazione del
          presente  articolo, con particolare riferimento alle azioni
          di  contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura
          e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza,
          contenente  altresi' l'elenco delle associazioni, comunita'
          terapeutiche  e centri di accoglienza, ritenuti validamente
          idonei  alle  loro  funzioni  statutarie  da  una  apposita
          Commissione  istituita,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  dal Dipartimento, che
          collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.".
                 - Si riporta il titolo della legge 31 dicembre 1998,
          n.  476:  "Ratifica  ed esecuzione della Convenzione per la
          tutela  dei minori e la cooperazione in materia di adozione
          internazionale,  fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
          alla  legge  4 maggio  1983,  n.  184."  (Pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1999, n. 8).
                 - Si  riporta  il testo dell'art. 29 del gia' citato
          decreto-legge n. 269 del 2003:
                 "Art.  29  (Cessione  di  immobili adibiti ad uffici
          pubblici).  -  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi
          di  finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la
          dismissione  di  beni immobili dello Stato, in funzione del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,  si  provvede  alla
          alienazione  di tali immobili con prioritario riferimento a
          quelli  per i quali sia stato gia' determinato il valore di
          mercato.  L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
          dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
          concerto   con   i   Ministeri  interessati,  a  vendere  a
          trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili adibiti
          o  comunque  destinati  ad uffici pubblici non assoggettati
          alle  disposizioni  in  materia  di  tutela  del patrimonio
          culturale  dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n.  490,  ovvero  per  i  quali sia stato accertato, con le
          modalita'  indicate  nell'art.  27  del  presente  decreto,
          l'inesistenza   dell'interesse  culturale.  La  vendita  fa
          venire  meno  l'uso  governativo,  ovvero  l'uso pubblico e
          l'eventuale   diritto   di  prelazione  spettante  ad  enti
          pubblici  anche  in  caso  di  rivendita.  Si  applicano le
          disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  17
          dell'art.  3  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410,  nonche' al primo ed al secondo periodo del
          comma  18  del  medesimo art. 3. Per l'anno 2004, una quota
          delle  entrate  rivenienti  dalla vendita degli immobili di
          cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro,
          e'   iscritta  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in  apposito  fondo,  per
          provvedere  alla  spesa  per  i  canoni  di locazione degli
          immobili  stessi.  Una  quota,  stabilita  con  decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, delle risorse di
          cui  agli  articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge
          18 febbraio   1999,   n.   28,  non  impegnate  al  termine
          dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnata, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
          al  precedente  periodo, ai sensi del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
          n.  469.  Resta  fermo  che  le risorse di cui all'art. 29,
          comma  4,  della  legge  n. 28 del 1999, affidate al citato
          fondo  sono  destinate alla spesa per i canoni di locazione
          di  immobili  per  il  Corpo  della  Guardia di finanza; la
          rimanente  parte  delle risorse stanziate per l'anno 2000 e
          non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e'
          destinata   all'incremento   delle   dotazioni  finanziarie
          finalizzate  alla realizzazione del programma di interventi
          infrastrutturali  del  Corpo.  Il  fondo e' attribuito alle
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione    interessati    con   decreti   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
          competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
          tramite   l'Ufficio  centrale  di  bilancio  alle  relative
          Commissioni   parlamentari   e  alla  Corte  dei  conti.  A
          decorrere   dall'anno   2005,   l'importo   del   fondo  e'
          determinato  con la legge di bilancio. Agli immobili ceduti
          ai  sensi  del presente comma si applicano l'ultimo periodo
          dell'art.  2,  comma  6,  e  l'art.  4,  comma  2-ter,  del
          decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
                 1-bis.    Alle   procedure   di   valorizzazione   e
          dismissione  previste  dai  commi  15  e 17 dell'art. 3 del
          decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  410,
          nonche'  dai  commi  dal  3  al  5 dell'art. 80 della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e  dall'art.  30 del presente
          decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n.  383,  e  dell'art.  81,  quarto  comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          successive  modificazioni.  Per  le  opere rientranti nelle
          procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  indicate nel
          primo   periodo   del   presente   comma,   ai   soli  fini
          dell'accertamento  di conformita' previsto dagli articoli 2
          e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici
          pubblici  e'  equiparata alla destinazione, contenuta negli
          strumenti   urbanistici   e  nei  regolamenti  edilizi,  ad
          attivita'  direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta
          ferma,  per quanto attiene al contributo di costruzione, la
          disciplina  contenuta  nella  sezione  II  del  capo II del
          titolo  II della parte I del testo unico delle disposizioni
          legislative  e regolamentari in materia edilizia, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380 .".