Art. 2. 1. Tutti i richiami presenti nella ordinanza di protezione civile n. 3479 del 14 dicembre 2005 effettuati agli «impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti» ovvero agli «impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti e FOS» si intendono riferiti agli impianti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2005 Il Presidente: Berlusconi