Art. 2.
  1.  Tutti  i richiami presenti nella ordinanza di protezione civile
n.  3479 del 14 dicembre 2005 effettuati agli «impianti di produzione
del  combustibile  derivato  dai  rifiuti»  ovvero  agli «impianti di
produzione  del combustibile derivato dai rifiuti e FOS» si intendono
riferiti  agli  impianti  di  cui  all'art. 1, comma 1 della presente
ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi