Art. 2. 1. Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, la Sogin S.p.a. presenta al Ministero delle attivita' produttive entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle attivita' di cui all'art. 1 e sulle azioni e i tempi previsti per la loro esecuzione, collabora con lo stesso Ministero attraverso soluzioni organizzative da definire mediante idonea convenzione di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio all'esecuzione delle attivita' di competenza in materia di: a) individuazione e caratterizzazione del sito per il deposito nazionale provvisorio o definitivo dei rifiuti radioattivi, relativi assetto del territorio e sviluppo economico e sociale della comunita' locale, oltre alla tutela dell'ambiente; b) promozione dell'informazione della popolazione dei comuni sedi degli impianti nucleari sulle problematiche dello smantellamento e dell'energia nucleare in generale, dando, se del caso, vita ad uno specifico sistema informativo; c) individuazione di tutte le azioni necessarie per la pianificazione del recupero e dello sviluppo produttivo dei siti; d) predisposizione del quadro di riferimento normativo e procedurale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e per la disattivazione degli impianti; e) risanamento territoriale ed ambientale dei siti nucleari nazionali; f) individuazione e realizzazione dei siti per lo stoccaggio provvisorio e per la sistemazione definitiva dei rifiuti.