IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la   domanda  presentata  da  Piemonte  ASPROFRUT  Societa'
Consortile Cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, via Caraglio n. 16,
intesa  ad  ottenere  la  registrazione della denominazione «Castagna
Cuneo», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 62275 del 31 marzo 2004 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  Piemonte  ASPROFRUT
Societa'  Consortile  Cooperativa  a r.l., ha chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  CEE  2081/92  come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento  CE  n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando
lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della
indicazione  geografica  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Castagna
Cuneo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dalla societa' Piemonte
ASPROFRUT   Societa'  Consortile  Cooperativa  a  r.l.,  assicuri  la
protezione   a   titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della
denominazione «Castagna Cuneo», secondo il disciplinare di produzione
trasmesso  con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al
presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Castagna Cuneo».